Come già evidenziato giorni addietro da “Mola Libera”, sulla nostra pagina Facebook, è in corso un’attività edilizia per l’installazione di un chiosco per la vendita di alimenti e bevande a stretto ridosso del canalone di Sant’Antonio, sul fronte mare. Tuttavia, dalle informazioni in nostro possesso non è stato chiesto il parere vincolante all’Autorità di Bacino, competente in materia. Perchè? Eppure, il PAI – Piano di Assetto Idrogeologico regionale classifica la lama di Sant’Antonio ad alta pericolosità idraulica, con il divieto, nelle norme tecniche di attuazione, della realizzazione di nuove attività nel suo intorno, se non a specifiche condizioni, mediante studi di compatibilità idrologica e idraulica e con la richiesta di parere all’Autorità di Bacino. Ecco cosa dice la normativa in vigore che, tuttavia, come già in altri casi limite, sembra essere stata ignorata sul nostro territorio dalla Giunta comunale, dal Settore Urbanistica del Comune e dal progettista. A chi giova la violazione o il frequente aggiramento delle norme ambientali sul territorio comunale?
Dalle foto che un lettore ci ha inviato si può notare come siano in corso attività strutturali che incidono sul basamento a stretto contatto con la parte terminale del canalone di Sant’Antonio, classificato ad alta pericolosità idraulica dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia.


Peraltro, dalle informazioni ricevute, nessuna richiesta di parere vincolante, nè alcuna comunicazione sarebbe stata inviata dal nostro Comune, ovvero dal proprietario e/o dal progettista, alle autorità preposte in materia di sicurezza idraulica, dovute a norma di legge in questi casi.
Una normativa che, di fatto, vieta ogni ulteriore carico insediativo a stretto contatto con aree ad alta pericolosità idraulica, come nel caso del tratto terminale del canalone di Sant’Antonio, interessato nel settembre 2006 da un copioso fenomeno alluvionale, alla pari del tratto terminale della gravina di Monsignore che, come ben si ricorderà, provocò la lesione strutturale del tratto stradale su Cala delle Alghe, della Mola-Cozze.
Insomma, qualche spiegazione è dovuta dal nostro Ufficio Tecnico comunale, dal Sindaco, dall’Assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici e da quello alla Tutela Ambientale.
In particolare, perchè mettere un imprenditore nelle condizioni di dover eventualmente recedere da un investimento, con evidenti danni, a causa di una concessione commerciale su suolo pubblico in un’area che non potrebbe essere adibita a tale scopo per ragioni di sicurezza?
Altre aree pubbliche concedibili per il posizionamento di chioschi per somministrazione di alimenti e bevande sono sicuramente disponibili altrove senza controindicazioni.
Perchè è stata scelta questa ubicazione in un’area tipizzata ad alta pericolosità idraulica dal Piano di Assetto Idrogeologico?


Perchè è stata scelta questa ubicazione in un’area spesso interessata anche da copiosi sversamenti fognari, come testimoniano foto e filmati degli scorsi anni?



Perchè, come nel caso della villa in corso di edificazione sul litorale nord di Mola con il “Piano Casa” regionale (portata più volte all’attenzione dell’opinione pubblica), sembrano ricorrere stretti rapporti con l’Assessorato all’Urbanistica e Lavori pubblici e con l’Ufficio Tecnico Comunale?
E perchè l’Assessore all’Urbanistica e Lavori pubblici Nico Berlen ha dichiarato in Consiglio comunale, nella seduta del 30 giugno scorso, che non ci sono evidenze da segnalare alla Regione Puglia (che ha avviato una ricognizione nei comuni pugliesi sulle attività del “Piano Casa”) in merito alla recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionali importanti parti della legge regionale sul “Piano Casa”?

Ecco, in ogni caso, quanto stabiliscono le norme del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) della Regione Puglia in merito alle zone classificate ad alta pericolosità idraulica, come lo è la lama di Sant’Antonio sul nostro territorio, ben visibile dalla cartografia dell’Autorità di Bacino:
ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)
- Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti: a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI; b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale; c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell’Autorità di Bacino; e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità; f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico; g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico – sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici; h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti; i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
- Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell’area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).






[…] CHIOSCO SUL FRONTE MARE IN AREA AD ALTA PERICOLOSITA’ IDRAULICA. MANCA… […]
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