E’ quanto sostiene il consigliere Michele Daniele (M5S) in una lettera-quesito al Collegio dei Revisori dei conti. Ecco il documento integrale.
Riceviamo dal consigliere Michele Daniele la sua lettera indirizzata al Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Mola e pubblichiamo:
da Daniele Michele
Al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Mola di Bari:
Giuseppe Testa
Egidio Carulli
Giovanni Damiani
Oggetto: Ripianificazione del disavanzo tecnico a seguito riaccertamento straordinario del 2014:
- potenziali irregolarità in bilanci passati
- potenziali irregolarità in bilanci futuri
Il sottoscritto Michele Daniele, del comune di Mola di Bari, con la presente richiede il parere di questo organo di revisione sulle seguenti:
- potenziali irregolarità nella gestione del ripiano del disavanzo tecnico a seguito riaccertamento straordinario dei residui
- potenziali irregolarità nei bilanci preventivi e consuntivi degli anni successivi al 2015
- potenziali irregolarità nei bilanci preventivi e consuntivi futuri.
SI RILEVA
Il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 del Comune di Mola di Bari, come approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.76 del 22/5/2015 (Allegato 1), riporta un Totale parte disponibile pari a -4.190.002,04 € (disavanzo tecnico).
Tale disavanzo tecnico, in accordo con il comma 16 dell’art. 3 del Dlgs n.118/2011 e nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Interni del 2-4-2015, di cui al comma 15 dello stesso Dlgs, è stato ripianato in 30 esercizi, con una quota annua pari a 139.666,76 €, decorrenti già dall’esercizio 2015 (Allegato 2). Questa quota di disavanzo viene iscritta nel bilancio 2015.
Detta in altri termini, la norma richiamata consente alle pubbliche amministrazioni di avere un disavanzo di amministrazione per i successi 30 anni, purchè il valore di questo disavanzo non sia superiore al disavanzo atteso, pari al disavanzo tecnico – il numero di quote annuali ripianate sino a quell’anno (vedi tabella giù esposta).
Il risultato dell’esercizio 2015 si è chiuso con un Totale parte disponibile pari a -1.261.284,91 € (Allegato 3).
Questo disavanzo di -1.261.284,91 € è stato applicato al bilancio 2016-2018 ripianandolo ulteriormente in 3 rate costanti di 420.428,31 € per gli esercizi 2016, 2017, 2018.
Inoltre negli esercizi 2018 e 2019 furono iscritte a bilancio rispettivamente ulteriori 4 e 2 quote annuali, a scopo di riduzione della durata del ripiano.
I fatti precedenti sono riassunti nel seguente prospetto.

SI RITIENE
La su esposta gestione del ripiano del disavanzo tecnico si ritiene sia errata e non tenga conto, o mal interpreta le indicazioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno del 2 aprile 2015 che chiarisce le modalità di attuazione del ripiano.
Si ritiene altresì che la su esposta gestione del ripiano sia dovuta ad un’errata interpretazione della definizione di “maggiore disavanzo”, fatto coincidere tout-court con il concetto di disavanzo, procurando i seguenti due errori:
- A) ripiano in tre annualità del disavanzo di amministrazione (quota libera) relativo all’esercizio 2015
- B) applicazione della quota annuale di disavanzo tecnico a tutte le annualità successive, a prescindere dalla verifica del risultato di amministrazione ottenuto nei vari esercizi.
CONSIDERAZIONI
Ricordiamo il testo dell’art.4 del su citato Decreto del MEF di concerto con il ministero dell’Interno (Allegato 4):
“1. In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell’approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all’esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l’eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l’esercizio 2016 in attuazione dell’articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione.”
In relazione al punto A) precedente, applicando pedissequamente il disposto dell’art.4 comma 1 precedente si ottiene:
– risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015: -1.261.284,91 €
– disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario: -4.190.002,04 €
– confronto tra i due disavanzi: -1.261.284,91 € – (-4.190.002,04 €) = 2.928.717,13 €
– disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015: 139.666,76 €
– maggiore ammontare rispetto al disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015: 2.789.070,97 €
Quindi con il rendiconto 2015 si ha un minore disavanzo (-1.261.284,91 €) rispetto al disavanzo atteso (-4.050.355,22 €) pari ad un valore di 2.789.070,97 €, ben maggiore della quota dell’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015) e niente affatto un maggiore disavanzo, come invece è stato interpretato dall’Ente.
Se le considerazioni precedenti sono corrette, non è stato corretto incrementare il valore da ripianare dell’intero ammontare del disavanzo effettivo dell’esercizio 2015, quando in realtà si è avuto un miglioramento e risulterebbe quindi errato applicare ulteriori 3 rate di disavanzo agli esercizi dal 2016 al 2018.
Pur non considerando tale errato aggravio del disavanzo, le considerazioni precedenti evidenziano che nel primo anno la quota ripianata non è stata di 139.666,76 € come da bilancio preventivo bensì di 2.789.070, 97 € e conseguentemente il disavanzo tecnico ancora da ripianare nel 2016 risulterebbe di -4.050.355,88 € + 2.789.070, 97 € = -1.261.284,91 €.
In relazione al punto B) precedente, riportiamo la lettera del comma 2 dell’art. 4 del Decreto ministeriale suddetto:
“2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente.”
Anche qui, applicando pedissequamente il dettato del suddetto comma 2 Art. 4, al 31 dicembre 2016 si ottiene un risultato di amministrazione effettivo pari a +399.488,84 € (Allegato 5), a fronte di un risultato di amministrazione atteso di – 1.121.618,15 € (pari alla differenza algebrica tra -1.261.284,91 e la quota annuale di 139.667,42 €), quindi con un avvenuto integrale ripiano del disavanzo straordinario.
Dall’esercizio 2017 in poi non ha più alcuna ragione di esistere l’accantonamento della quota annua di 139.666,76 € prevista dal ripiano originario in quanto il disavanzo tecnico risulterebbe completamente ripianato.
ULTERIORI EVIDENZE
A maggior sostegno delle considerazioni precedenti, si riportano i seguenti documenti.
- Sentenza Corte dei Conti sul Comune di Alpignano
Si allega la sentenza, con evidenziate le parti di nostro interesse, sulla gestione del disavanzo tecnico del Comune di Alpignano (Allegato6).
Alle pagg. 8 e 9 la Corte chiarisce che “Se, dunque, la verifica del ripiano della quota annuale di disavanzo avviene dal confronto tra i due risultati di amministrazione ed in particolare dall’esistenza di un delta positivo superiore a tale quota, è evidente che il verificarsi di un risultato disponibile interamente positivo non significa altro che l’avvenuto integrale ripiano del disavanzo straordinario.“
Che conferma che il verificarsi di un risultato disponibile interamente positivo (nel nostro caso, +399.488,84 € del risultato Rendiconto 2016) non significa altro che l’avvenuto integrale ripiano del disavanzo straordinario.
- Comune di Rutigliano
Si allegano le relazioni dei Revisori dei Conti del Comune di Rutigliano relativi ai rendiconti 2015 e 2016.
Nella relazione sul Rendiconto 2015 (Allegato 7) in fondo al documento, a pag. 40, nel paragrafo Ripiano Disavanzo si legge:
“Ripiano maggior disavanzo-decreto Min.Ec. 2/4/2015
Il risultato di amministrazione al 31/12/2015 è migliorato rispetto al disavanzo al 1/1/2015 per un importo superiore al disavanzo applicato al bilancio 2015.
Di prendere atto del riassorbimento della prima quota di euro 29.986,45 (del piano trentennale) del disavanzo di euro 899.593,45 derivante dal riaccertamento straordinario …omissis… Infatti, il riassorbimento pari alla differenza tra euro 899.593,45 post riaccertamento ed euro 710.720 post rendiconto 2015 è superiore alla quota annuale di euro 29.986,45.”
Evidenziando quindi che la riduzione effettiva del disavanzo tecnico deve essere calcolata a consuntivo, dal confronto tra i disavanzi a inizio e fine 2015 e verificando se tale riduzione è inferiore, uguale o superiore rispetto al disavanzo applicato al bilancio.
Nella relazione sul Rendiconto 2017 (Allegato 8) in fondo al documento, a pag. 40, nel paragrafo Ripiano Disavanzo si legge:
“L’ente ha recuperato integralmente il disavanzo che era emerso in sede di riaccertamento straordinario dei residui.”
Esattamente come sarebbe successo anche per il Comune di Mola di Bari se si fosse applicata correttamente la procedura prevista dal Decreto Ministeriale Economia e Interno del 2 aprile 2015.
- Comune di Sannicandro
Si allega il parere dei Revisori dei Conti del Comune di Sannicandro in occasione del Bilancio di Previsione 2017-2019 (Allegato 9). A pag. 7 di questo documento si legge:
- b) che il disavanzo al 31.12.2015 ammonta ad € -721.640,34 e che pertanto è migliorato rispetto al
disavanzo presente al 1 gennaio 2015 passando dall’importo iniziale di € -1.116.827,45 al
risultato finale del 31/12/2015 di € -721.640,34 con una riduzione del disavanzo tecnico di €
395.187,11.
Ancora una volta si evidenzia quindi che la riduzione effettiva del disavanzo tecnico deve essere calcolata a consuntivo, dal confronto tra i disavanzi a inizio e fine 2015 e verificando se tale riduzione è inferiore, uguale o superiore rispetto al disavanzo applicato al bilancio.
Inoltre, il disavanzo ottenuto del 2015 non viene affatto ripianato nel bilancio di previsione triennale (come si desume da pag. 9) ma il disavanzo applicato continua ad essere la sola quota di ripiano trentennale, a differenza di quanto fatto dal Comune di Mola di Bari.
Alla luce delle evidenze su esposte,
SI CHIEDE
- se sono da ritenersi corrette le considerazioni e i rilievi esposti in questa nota
- se sì, si ritiene corretto che a partire dal predisponendo bilancio di previsione 2021/2023 non andrebbe più inserito l’accantonamento della quota di ripiano del disavanzo tecnico originariamente accertato.
- e, nel caso, di precisare gli eventuali provvedimenti necessari per regolarizzare gli atti già adottati.
Certo della Vs. attenzione, si rimane in attesa di un Vs. urgente riscontro, considerando l’imminente approvazione del bilancio di previsione, e si porgono distinti saluti.
Mola di Bari, 16 marzo 2021
Michele Daniele
Consigliere Comunale





