Fogna bianca alla “sciala delle cozze”: il Comune di Mola non ha la concessione demaniale sul tratto finale, a contatto con il mare. Il Sindaco si giustifica asserendo che tale autorizzazione non serve poichè non verranno realizzate opere su suolo demaniale, ma dimostra di ignorare non solo il codice della navigazione, ma anche il codice civile e le pronunce della Cassazione … Inoltre, sta assumendo aspetti preoccupanti, ma al tempo stesso surreali, la questione del deflusso a mare delle acque. Dopo la costante mobilitazione popolare del Comitato “Sciala delle cozze”, e alcuni incontri pubblici, il Consiglio comunale discute un atto di indirizzo per la sospensione dei lavori in corso e per avviare una profonda revisione progettuale. Ecco gli ultimi sviluppi e le proposte di “Mola Libera”. AGGIORNAMENTO: il Consiglio comunale ha approvato questa sera l’atto di indirizzo nella sua versione definitiva, che pubblichiamo.
In ogni caso, il Sindaco, pubblicamente, nel corso dell’incontro avvenuto con il Comitato Sciala delle cozze e la cittadinanza presente, in data 4 aprile 2023, nella sala consiliare, ha dichiarato che l’autorizzazione demaniale art. 34 codice della navigazione non è necessaria poichè il progetto, sia definitivo che esecutivo, non prevede la realizzazione di alcuna opera sul suolo demaniale, ovvero, più precisamente, aggiungiamo noi, sul lido del mare, che è il tratto terminale del demanio, normalmente interessato dalle mareggiate.
Ma è davvero così?
Una soluzione tecnica che confligge con le leggi della fisica oltre che con il buon senso.
1) La normativa della Regione Puglia, in materia di trattamento delle acque meteoriche, con REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.), all’art. 2 comma 2, stabilisce che “In coerenza con le finalità della Legge Regionale n. 13/2008, è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico – fisiche e biologiche per gli usi previsti.”
2) L’art. 2 comma 6, così prosegue: “Gli scarichi e le immissioni di acque meteoriche di dilavamento di cui al presente regolamento, non devono recare pregiudizio al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici ricettori ed alla sicurezza idraulica e geomorfologica delle aree interessate.”
3) L’art. 7 al comma 3, così stabilisce: “Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, oltre che il divieto di cui al comma 2, è prevista una fascia di rispetto di 200 (duecento) metri attorno al punto di scarico e, in detta fascia, non è ammessa la balneazione, la pesca, la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura”. Il comma 3 bis, successivamente introdotto, così precisa: “Al fine di ottemperare al divieto di balneazione di cui al comma 3, e fermo restando il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nel periodo della stagione balneare indicato nel‐ l’Ordinanza regionale, i Comuni costieri hanno l’obbligo di provvedere alla delimitazione del tratto di costa da vietare alla balneazione ‐ permanentemente o temporaneamente, nel caso di inquinamento di breve durata verificato e/o previsto ‐ ponendo in essere tutte quelle attività e misure necessarie alla salvaguardia della qualità delle acque di balneazione e della salute dei bagnanti, in conformità alle disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale del 29.01.1992, dal D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008 e dal Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010.”
Tale comma 3bis non può essere letto nel senso di una sottrazione alla non balneabilità della fascia di 200 metri attorno al punto di scarico, poiché il verificarsi di un eventuale inquinamento di breve durata non può a priori essere verificato e neppure previsto, sia per le tracimazioni da malfunzionamento dell’impianto di trattamento, che nel caso del canale a cielo aperto di cui trattasi nella fattispecie, nel quale possono aversi nuove e non prevedibili immissioni a valle del predetto impianto.
5) In sede di Consiglio comunale è stata attestata l’esistenza e il collaudo di due condotte da 800 mm., poste in opera nel periodo 2006-2007 quale recapito finale nel canalone di Sant’Antonio (località Portecchia) delle acque meteoriche afferenti al bacino urbano situato a monte dell’impianto di trattamento realizzato allo scopo e ubicato in Via Padre Pio angolo Viale Europa Unita. Tale recapito finale è caratterizzato dal riversamento in mare delle predette acque in zona non balneabile, come classificata dalla normativa della Regione Puglia Delibera di Giunta Regionale n. 2465 del 16/11/2010.
6) Il tratto costiero denominato “Sciala delle cozze” sul litorale nord di Mola, interessato dagli attuali lavori di scavo per la realizzazione di un canale a cielo aperto per lo sversamento delle acque di fogna bianca in mare, è caratterizzato attualmente da elevati indici di salubrità delle acque balneabili e del sistema di fascia litoranea antistante, con la presenza di elementi naturalistici di grande pregio: nidificazione del fratino, lunga permanenza di garzette, di cormorani e di altri volatili acquatici, tali da creare un habitat di grande pregio che, inevitabilmente, verrà compromesso dalla realizzazione del canale a cielo aperto, con il concreto rischio di decadimento e inquinamento ambientale, tra cui sviluppo di roditori, insetti vari e ricettacolo di abbandono di rifiuti, oltre all’inevitabile perdita di balneabilità di un ambito molto frequentato e apprezzato da bagnanti locali e di altra provenienza, che ne pregiudicherà gli sviluppi futuri in funzione di maggiore attrezzabilità e fruibilità.
PER TUTTI QUESTI MOTIVI
i cittadini promotori chiedono alle Autorità e ai consulenti in indirizzo, ognuno per la propria parte:
A) La revisione del progetto per i “Lavori di adeguamento recapito finale e completamento delle reti di fognatura bianca – 1° lotto funzionale” come da appalto in corso, tenendo conto – in maniera organica – dell’intero bacino imbrifero delle acque meteoriche ricadenti nell’ambito urbano del territorio di Mola di Bari e, quindi, dimensionando opportunamente il complessivo sistema di raccolta e smaltimento del suddetto bacino, con un’estensione progettuale al lotto 2 (abitato est, sud est).
B) Nella revisione progettuale del lotto 1, e già nei lavori in corso, si tenga conto del principio base stabilito dal regolamento regionale 9 dicembre 2013, n. 26 all’art. 2 (obbligatorietà della raccolta delle acque meteoriche di dilavamento), con la creazione di idoneo sistema di raccolta e, in subordine, dell’emissione del surplus attraverso le due condotte esistenti, che si dipartono dall’impianto di trattamento di Via Padre Pio/Viale Europa Unita, aventi quale recapito finale il canalone di Sant’Antonio, e, quindi, il mare antistante già classificato non balneabile dalla normativa regionale (Delibera di Giunta Regionale n. 2465 del 16/11/2010).
C) Nel transitorio, in attesa della revisione progettuale organica, riguardante l’intero bacino imbrifero (comprensivo del lotto 2, oltre al lotto 1 in esecuzione), interruzione definitiva dei lavori per il recapito finale, attraverso canale a cielo aperto, nelle acque marine in località Sciala delle cozze, con ripristino dello stato dei luoghi ex ante.
D) Nell’eventuale impossibilità tecnico-finanziaria di realizzare già nel lotto 1 un bacino di raccolta delle acque meteoriche – da mettere a servizio per usi irrigui, con allacciamento alla rete dell’Ente pubblico di irrigazione – procedere al potenziamento della condotta complessiva avente quale recapito finale il canalone di Sant’Antonio, sia attraverso l’implementazione di un’ulteriore tubazione aggiuntiva di idonea portata che mediante l’installazione di apposite pompe idrauliche di spinta presso l’impianto di trattamento di Via Padre Pio/Viale Europa Unita.
ECCO UN’IDEA PROGETTUALE ALTERNATIVA ALL’ATTUALE SCARICO IN MARE
In sostanza, il progetto del Lotto 1 (quello contestato dai cittadini e dal Comitato di scopo) non solo va assolutamente rivisto per impedire lo scarico a mare delle acque meteoriche in zona balneabile, ma non può non vedere anche una sua piena integrazione con il Lotto 2, cioè quello che, in un momento successivo, riguarderà la zona di espansione sud-sud est di Mola: Via Russolillo, Sottopassaggio Via Manzoni, Via G. e V. Laterza, Via Caracappa.
I due progetti devono necessariamente essere integrati e visti come un corpo unico, tenendo conto della raccolta delle acque meteoriche sull’intero bacino imbrifero del territorio urbano comunale.
E pertanto la raccolta e il riutilizzo andrebbero previsti a monte della linea ferroviaria, con due vasche distinte: una per il lotto 1 nella zona nord-ovest (Zona Industriale, Cerulli, Via San Sabino) e l’altra per la zona sud ovest – sud est (Via Russolillo, Via Sant’Onofrio, Via G. e V. Laterza, Via Caracappa), con allaccio alla rete dell’Ente Irrigazione per la fornitura all’agricoltura.
Mentre per le aree a valle della ferroviaria (Cozzetto e futura zona C2.3) si potrebbe disporre di una terza vasca (interrata o come “bio-lago”) nella C2.3, nella fascia dei 300 metri dal mare, per utilizzo urbano (irrigazione delle aree verdi, lavaggio strade, ecc.), con il “troppo pieno” che, previo filtraggio, scarichi attraverso la condotta esistente che conduce al canalone di Sant’Antonio, in zona non balneabile.
A sua volta, il “troppo pieno” della vasca del Lotto 1 scaricherebbe anch’esso nella condotta che conduce al canalone di Sant’Antonio, mentre il “troppo pieno” della vasca del Lotto 2 scaricherebbe in area portuale (non balneabile), nel tratto finale della lama di San Giuseppe attraverso una condotta che corra parallela alla lama per non intaccarne lo stato naturalistico.
Ovviamente, si tratta di idee che vanno sottoposte al vaglio di progettisti dotati di tutti gli strumenti di verifica. Tuttavia, ci sembra che questo sia un approccio corretto al riutilizzo delle risorse idriche, in forti periodi di cambiamento climatico, che si coniuga allo stesso tempo alla necessità di non compromettere l’utilizzo di vaste zone balneabili.
LA SITUAZIONE E’ IN EVOLUZIONE
Dopo l’incontro del 4 aprile, promosso dal Comitato “Sciala delle Cozze”, si è tenuta una nuova riunione, molto partecipata, lo scorso martedì 11 aprile, su iniziativa del Sindaco e con la presenza oltre che del comitato, che nel frattempo si è dotato di una pagina Facebook, dell’autore del progetto del Lotto 1, il prof. Romanazzi.
Così, la pagina Facebook “La-sciala stare” ha pubblicato un efficace resoconto:
Fin qui la situazione alla data odierna, prima che si svolga la seduta consiliare, non trascurando come, nel frattempo, l’ex Assessore Enzo Linsalata abbia assunto, alla sua ormai ragguardevole età e per questo ancor più in maniera davvero encomiabile, l’iniziativa di lanciare una petizione per revocare l’intero progetto in corso di esecuzione, non solo per sospendere i lavori.
Ecco il testo del suo ultimo appello, dopo quello iniziale che ha condotto, insieme agli attivisti del Comitato “Sciala delle cozze” e della pagina Facebook “La-sciala stare” https://www.facebook.com/people/La-Sciala-stare/100091158925913/ alle azioni di mobilitazione avvenute e in corso:
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Comune di Mola di Bari. Progetto esecutivo dei “lavori di adeguamento recapito finale e completamento delle reti di fognatura bianca – 1° lotto funzionale”. Atto di indirizzo
Premesso che:
- I Consiglieri comunali formulano la presente istanza a seguito del confronto con i cittadini che hanno civilmente protestato contro i lavori di realizzazione del recapito della fognatura bianca presso la spiaggia urbana libera denominata Sciala delle cozze;
- a tale incontro, tutti i partecipanti, anche i rappresentanti del Consiglio comunale e della Giunta, hanno convenuto sulla volontà di valutare ipotesi alternative tecniche finalizzate a salvaguardare il tratto di costa, inteso come ambiente, ecosistema marino, balneazione e salvaguardia del benessere dei cittadini;
- trattasi di una zona urbana superstite per la mancata antropizzazione, per la balneabilità del mare, unica e non negoziabile per i suoi valori storici, naturalistici e del paesaggio;
- a seguito di un iter amministrativo lungo e complesso, e non privo di difficoltà è in corso di realizzazione un “recapito” di fogna bianca con scarico in mare;
- sono pervenute testimonianze circa l’esistenza di vegetazione selvatica e di un ecosistema marino che è esposto al rischio dall’opera in corso di esecuzione, rischio che tutta la comunità intende scongiurare;
- la Legge Regionale n.13/2008 prescrive l’utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane, attraverso l’adozione dell’apposito Regolamento Regionale n. 26/2013 che disciplina le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
- vi sono quindi ragioni di opportunità e di cautela che legittimano un riesame del procedimento da parte del Comune di Mola di Bari;
- occorre scongiurare in ogni modo che un “recapito” di fognatura bianca possa compromettere uno dei pochi tratti di fascia costiera urbana balneabile, come confermato dal bollettino Arpa e dal Portale delle Acque, ricco di un ecosistema marino, rimasto privo di interventi antropici;
- peraltro, la zona in cui ricade l’intervento è nota con il nome “sciala delle cozze” per la nota qualità dell’acqua determinata dalle sorgenti naturali esistenti;
- è interesse del Consiglio comunale ascoltare le istanze partecipative dei cittadini, proteggere la natura, il territorio e la qualità della vita attraverso interventi mirati a valorizzare l’aspetto ambientale, sociale e storico dei luoghi ove permangono testimonianze della stratificazione umana e dell’economia tradizionale, beni aventi interesse storico e che ben potrebbero essere inseriti negli elenchi di cui all’art. 143 dei beni culturali in sede di adeguamento del PRG al PPTR;
- è volontà di tutti approfondire il tema dell’esistenza di una alternativa alla realizzazione dello scarico presso la spiaggia urbana della sciala delle cozze attraverso l’approfondimento tecnico di eventuali alternative da esplorare, quali:
- accumulo in cisterne sotterranee nell’area dell’esistente impianto di depurazione per riutilizzo a fini irrigui o per altri usi;
- utilizzo, con eventuale potenziamento delle condutture esistenti di 2 DN 800 da via San Pio a via Piero e Delfino Pesce;
- uso combinato delle due soluzioni precedenti o di altre soluzioni ecocompatibili che le moderne tecnologie consentono;
- sistemi di trattamento naturali delle acque e trattamento acque meteoriche;
- l’autorizzazione regionale attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, facendo salve “le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale”;
- dal 1973 la Commissione Europea emana programmi di azione per l’ambiente (PAA) pluriennali che definiscono le proposte legislative e gli obiettivi futuri per la politica ambientale dell’Unione;
- nel maggio 2022 è entrato in vigore l’ottavo Programma di Azione Ambientale dell’Unione Europea, un’agenda comune per la politica ambientale fino alla fine del 2030, che prevede di “perseguire l’ambizione in materia di inquinamento zero, compreso quello dell’aria, dell’acqua e del suolo, e proteggere la salute e il benessere degli europei; “proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità e rafforzare il capitale naturale (in particolare l’aria, l’acqua, il suolo e le foreste, le acque dolci, le zone umide e gli ecosistemi marini)”;
TENUTO CONTO che con note prot. n. 0011342 del 27/03/2023 e 0011609 del 29/03/2023 a firma del Sindaco e dell’Assessore alle OO.PP si chiedeva al R.U.P., Ing. Marco Mezzapesa di valutare la sospensione dei lavori esclusivamente nel tratto finale dell’intervento;
Preso atto della nota n. 12290 del 03/04/2023 a firma del RUP con il quale lo stesso, richiamando l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 dichiara che” non è nelle condizioni di poter sospendere i lavori di che trattasi in quanto non vi sono motivi ostativi riconducibili alle cause previste dall’art. 107 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che con Determinazione del Settore OO.PP. n. 644 del 03/04/2023 si è concessa all’Impresa appaltatrice, in virtù delle motivazioni espresse nella citata relazione del RUP e ai sensi dell’art. 107 comma 5) del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., una proroga di gg. 120 (centoventigiorni) del termine ultimo per la conclusione dei lavori, già previsto per il 28/04/2023, stabilendo come nuovo termine ultimo, per dare finiti i lavori, il giorno 26/08/2023;
Ritenuto dover esprimere apposito atto di indirizzo al fine di rimodulare il cronoprogramma degli interventi al fine di svolgere apposito approfondimento tecnico di eventuali alternative alla soluzione del recapito finale a mare, così come attualmente previsto
DELIBERA
per le ragioni esplicitate in narrativa che vengono condivise e che qui debbono intendersi integralmente riportate al fine di costituire parte formale, sostanziale ed integrante della presente deliberazione, dando atto che le stesse ne rappresentano la motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i.,
- PRENDERE ATTO che l’argomento in oggetto è di pubblico interesse;
- DI FORNIRE INDIRIZZO, al Sindaco, alla Giunta Comunale:
- a) nell’ambito delle procedure di gestione dell’appalto in corso, di concerto con il RUP e la direzione dei lavori, si valuti la possibilità di sospendere i lavori in corso nel tratto dle recapito finale, nonché di rimodulare il cronoprogramma degli interventi, al fine di consentire apposito approfondimento tecnico/amministrativo finalizzato alla verifica di eventuali alternative alla soluzione del recapito finale a mare, così come attualmente previsto;
b), attraverso un percorso condiviso e partecipato con il comitato spontaneo “Pro Sciala delle Cozze”, con il supporto tecnico di professionisti esperti in materia, allo scopo nominati, possa approfondirsi la questione tecnica afferente l’alternativa localizzativa e progettuale dell’opera, al fine di garantire la salvaguardia del territorio e delle sue componenti paesaggistiche e naturali e nel contempo assicurare la qualità della vita della comunità in ossequio ai principi di civiltà sostenibilità europei e nazionali;
c) di garantire idonea copertura finanziaria, con fondi comunali o sovra-comunali, al fine di attivare gli indirizzi sopra enunciati.






















Andrea sei grande e siamo con te per l’interesse del nostro paese