sabato, 12 Settembre, 2026
23.5 C
Mola di Bari

DOSSIER SOLARIUM. CEMENTO E FERRO A CENTINAIA DI TONNELLATE SUL MARE: FACCIAMO PARLARE ATTI E FATTI. E OGNUNO SI ASSUMA LE PROPRIE RESPONSABILITA’ PER UN’OPERA INUTILE E DISTRUTTRICE DELL’HABITAT MARINO

data:

Non c’è assolutamente niente di “facilmente amovibile”, come prescritto dalla legge regionale e dalla Soprintendenza, nel solarium della Rotonda, sul fronte mare di Mola. Anzi, si tratta di un’opera pesantissima e ingombrante che, per essere smontata tutta, dovrà essere demolita nella struttura portante a colpi di martellone pneumatico. Tuttavia, non resisterà all’attacco del mare che, nel giro di pochi anni, “mangerà” il calcestruzzo armato e le travi in ferro, lasciandone il rudere. “Mola Libera” pubblica TUTTI i documenti progettuali della recente variante approvata dalla Giunta comunale nel dicembre scorso, sebbene omessi dall’Albo Pretorio. I cittadini molesi e pugliesi potranno così capire qual è la vera natura di quest’opera che, se portata a termine, non potrà essere rifiutata dalla Soprintendenza in altri comuni costieri, con “ecomostri” che prolifereranno a decine. Anche i privati vorranno avere il loro “solarium modello molese” nei lidi a pagamento: e non potranno ricevere un diniego… A chi giova tutto questo?

Premessa

“Mola Libera” ha dedicato alla questione “Solarium” diversi dossier, fin dal 29 gennaio 2023, in occasione dell’apertura della prima conferenza di Servizi, oltre ad una quantità notevole di articoli, brevi e lunghi, di flash informativi, e centinaia di foto e decine di video.

Tutto con l’obiettivo di fare concreta informazione, supportata da atti amministrativi e da fatti concludenti.

Ora siamo ad una svolta cruciale: i lavori sono ripresi da ieri, 23 aprile 2026, e un video del Sindaco Colonna, girato sul posto informa i cittadini che tutto è in regola, e che le Autorità coinvolte in provvedimenti autorizzativi hanno tutte confermato il loro placet, anche a seguito della recente variante approvata dalla Giunta comunale il 24 dicembre 2025, sebbene tale fondamentale atto amministrativo non sia stato portato a conoscenza, a tempo debito, degli enti deputati al controllo.

Ovviamente, il Sindaco si assume la responsabilità delle sue dichiarazioni: se non riceverà smentite da tali enti, significa che Colonna ha ricevuto ampie rassicurazioni. Se esse sono scritte, sarebbe opportuno che il Sindaco di Mola le pubblichi per totale trasparenza verso la cittadinanza.

Peraltro, Mola Libera dispone di informazioni aggiuntive sull’intero iter che, tuttavia, non possiamo rendere pubbliche per motivi indipendenti dalla nostra volontà. Ma cessata la fase che ci vieta di scriverne, tutto sarà reso pubblico per assoluta visibilità ai nostri lettori e ai cittadini tutti.

Veniamo ora ai contenuti tecnico-amministrativi del progetto e alle sue numerose criticità in relazione alle disposiizoni di legge di diverso grado.

SOLARIUM, I FATTI                         

  • Le opere in oggetto ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico e demaniale marittimo.
  • La Soprintendenza di Bari, sia nella prima conferenza di servizi indetta dal Comune di Mola di Bari il 09.01.2023, che nella seconda indetta il 22/01/2024, ha più volte richiamato il rispetto dell’Art. 45, comma 3, lett. b3 delle NTA del PPTR Regione Puglia, specificando nella propria autorizzazione con prescrizioni che le strutture sianofacilmente amovibili, realizzate con materiali ecocompatibili, non cementate e poste esclusivamente in appoggio.
  • La Regione Puglia, a conclusione del proprio parere negativo nella conferenza di servizi indetta il 09.01.2023, così specificava: “La realizzazione di una spiaggia su una piattaforma in legno e alluminio, posata su un’orditura principale e secondaria di travi HEA poggianti su pali, non è tra gli interventi ammissibili dalle NTA del PPTR che viceversa auspicano solo interventi di facile amovibilità senza materiali cementati e fondazioni. Pertanto è necessario provvedere ad una modifica progettuale che preveda l’amovibilità della struttura senza compromettere lo strato roccioso e il substrato di terreno, con sostegni semplicemente appoggiati al suolo senza scavo o movimento terra.”

Successivamente alla conclusione negativa della prima conferenza di servizi, nel Giugno 2023 interveniva una modifica progettuale che – a seguito conclusione positiva della seconda conferenza di servizi (determinazione del Settore Opere Pubbliche – Manutenzioni – Demanio n. 180 del 21.08-2024) – veniva definitivamente approvata con il progetto definitivo, con determinazione dello stesso Settore n. 1343 del 30.05.2025.

Tale modifica, così stabiliva a pag. 8 della RTG (Relazione Tecnica Generale): La spiaggia artificiale sarà realizzata con una piattaforma sopraelevata in doghe di legno montate su telaio in alluminio, che poggerà su una orditura principale di travi HEA 280 e una orditura secondaria di travi HEA 220. Le travi HEA poggeranno su pali su plinto in corrispondenza dei massi rocciosi posti più in superficie e su pali su casseri riempiti grazie al getto subaqueo di calcestruzzo in corrispondenza del fondo sabbioso. In corrispondenza del fondo sabbioso quindi, sarà creata una trincea caratterizzata da casseri delle dimensioni di 1,50×1,5×1,5 metri in corrispondenza dei pali e di 1,2×1,2×1 m a collegamento, con l’intento di creare una salda e inamovibile trincea.

Quindi, NIENTE DI AMOVIBILE, MA LE AUTORITA’ … APPROVARONO. PERCHE’?

Ecco infatti cosa si intende per opera FACILMENTE AMOVIBILE:

La facile amovibilità nel diritto edilizio italiano indica la capacità di un manufatto di essere rimosso periodicamente e totalmente, senza demolizioni o residui, non richiedendo solitamente il permesso di costruire se finalizzato a esigenze temporanee. Tuttavia, se la struttura soddisfa esigenze permanenti o altera stabilmente lo stato dei luoghi, la sua amovibilità tecnica non ne esclude la necessità di titolo edilizio (Cassazione Penale, Sent. n. 24149/2019; Consiglio di Stato n. 6346/2021). 

  • Caratteristiche essenziali: Deve trattarsi di uno smontaggio totale che non lascia materiale di risulta, confermando la temporaneità o l’intermittenza dell’installazione.
  • Esempi: Piccoli gazebo, pergolati di limitate dimensioni non stabilmente infissi al suolo, o tettoie amovibili.
  • Differenza tra amovibilità e precarietà: La giurisprudenza sottolinea che non è l’astratta rimovibilità a definire la precarietà, ma la natura del bisogno che l’opera soddisfa. Se la struttura è destinata ad un uso reiterato e non contingente, è considerato un aumento del carico urbanistico, indipendentemente dalla facilità di rimozione.
  • Regime edilizio: Rientrano spesso nell’edilizia libera, ma la loro installazione deve comunque rispettare le norme urbanistiche locali. 

In sintesi, la semplice amovibilità tecnica non esclude la necessità di titoli edilizi se l’opera non è di natura precaria e destinata a un uso limitato nel tempo.

AVVIO LAVORI A FINE GIUGNO 2025 E SOSPENSIONE DOPO POCHI GIORNI

Successivamente all’approvazione definitiva del progetto, con determinazione del Settore Opere Pubbliche – Manutenzioni – Demanio n. 1343 del 30.05.2025, i lavori furono avviati a fine giugno 2025, con cantiere presso il Lungomare Dalmazia di Mola di Bari, in località “La Rotonda”, ma venivano interrotti dopo pochi giorni, agli inizi di luglio 2025.

LA VARIANTE APPROVATA DALLA GIUNTA COLONNA IL 24 DICEMBRE 2025

Dopo molti mesi di sospensione delle attività, a cura della ditta appaltatrice veniva presentata al Comune di Mola di Bari una perizia di cosiddetta “Variante Migliorativa su proposta dell’impresa” (Novembre 2025), approvata con Delibera di Giunta comunale di Mola di Bari n. 307 del 24/12/2025.

Dall’esame della documentazione tecnica prodotta (Relazioni R.01, R.02, R.03, R.04, R.05, Quadro Comparativo, Computo metrico estimativo e Tavole Strutturali), si rilevano violazioni sostanziali e irreversibili delle prescrizioni citate della Soprintendenza e della Regione, già in radice:

  1. Violazione dell’art. 45 comma 2, delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) della Regione Puglia che nei territori costieri così prescrive:

“Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;

a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità.”

  • Violazione dell’art. 45 comma 3, delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) della Regione Puglia, che alla lettera b3) dichiara ammissibili i progetti e gli interventi per:

“b3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi.”

A tal proposito, la variante progettuale del novembre 2025 approvata con Delibera di Giunta comunale del Comune di Mola di Bari n. 307 del 24/12/2025 avente ad oggetto: Sistemazione del FronteMare Urbano Lato Nord – 1° Stralcio del 2° Lotto funzionale. €2.000.000,00. Linea di finanziamento: Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari”. – CUP E47B16000990001. Approvazione perizia di variante non risulta inviata alla Soprintendenza ai Beni ambientali e paesaggistici, alla Regione Puglia nelle sue articolazioni di competenza, e alle Autorità marittime, per la conferma o il diniego delle autorizzazioni di rito in presenza di nuove modifiche sostanziali del progetto, peraltro già variato, come si è detto, con modifica progettuale del giugno 2023, a fronte del primo diniego ricevuto dal Comune di Mola di Bari con la prima conferenza di servizi.

LA NUOVA VARIANTE. UN PROGETTO CHE NON PUO’ TROVARE IL BENESTARE DELLE AUTORITA’ PERCHE’ E’ IN VIOLAZIONE DI LEGGE

Nel merito, dall’esame della nuova documentazione progettuale risulta quanto segue:

  • Inamovibilità Strutturale e Ancoraggio Chimico, tale da realizzare un unico blocco tra rocce della scogliera, plinti in calcestruzzo e sovrastruttura metallica (Violazione Art. 181 D.Lgs. 42/04). Infatti, la R.01 “Relazione Scelta Progettuale”, nonché le tavole esplicative dedicate, insieme alla voce NP.003 di EC.02 Computo metrico estimativo, prevedono l’inghisaggio di 546 tirafondi in acciaio zincato mediante perforazione e applicazione di resina epossidica strutturale (Sikadur-53). Come riportato nella Scheda Tecnica del prodotto, tale incollaggio è permanente e la rimozione può avvenire “solo meccanicamente”. Un’opera che richiede attività di demolizione per essere rimossa non è, per legge, “facilmente amovibile”.

Specifichiamo in particolare cosa si intende per “inghisaggio”:

L’inghisaggio è una tecnica edilizia specialistica che consiste nell’ancoraggio strutturale di elementi, solitamente in acciaio (es. tirafondi, barre, bulloni), all’interno di murature o calcestruzzo armato. Utilizza malte speciali, cementizie o resine epossidiche, per sigillare e fissare l’elemento.

Quindi, NON c’è più alcuna amovibilità della struttura, che può essere rimossa solo con mezzi di DEMOLIZIONE MECCANICA.

  • Trasformazione del Suolo e Cementificazione (Violazione PPTR Puglia, NTA art. 45 comma 2).
    Il progetto prevede la posa di 91 plinti di fondazione (Tav. 03-05) interrati nella scogliera artificiale, probabilmente a contatto con il fondo del mare sottostante alla scogliera. Infatti, il Quadro Comparativo (Voci n. 2, 15 e 24) conferma l’esecuzione di scavi meccanici in roccia fino a 1,50 m – 2,00 m. di profondità e l’impiego di oltre 100 mc di calcestruzzo C35/45 e magrone di livellamento. Tale “cementificazione” salda l’infrastruttura alla difesa costiera, negando la natura di “struttura in appoggio”, come invece dichiarata nella variante progettuale del giugno/settembre 2023.

I NUMERI SONO IMPRESSIONANTI

254 TONNELLATE DI CALCESTRUZZO IN 91 PLINTI DI FONDAZIONE, 60 TONNELLATE DI CEMENTO DI FONDAZIONE PER FISSARE I PLINTI ALLA SCOGLIERA NATURALE, 141 TONNELLATE DI TRAVI IN FERRO PER REALIZZARE L’ARMATURA DI SOSTEGNO ALLA PEDANA IN LEGNO SINTETICO

Dal computometrico che pubblichiamo in allegato, risulta che verranno utilizzati 101,61 metri cubi di calcestruzzo armato con struttura in ferro pari a 12,2 tonnellate, per un peso complessivo totale pari a 254 tonnellate, per formare 91 plinti (già realizzati e in parte già infossati nella scogliera artificiale a contatto con quella naturale), con un peso ciascuno di circa 2,8 tonnellate.

I plinti (sono i blocchi in calcestruzzo armato che si vedono stoccati sulla Rotonda e che sono già stati in parte collocati nella scogliera ad una profondità di circa 1,5 – 2 metri) vengono ancorati alla scogliera naturale con getti di cemento detto “magrone”, la cui quantità complessiva è di 26,12 metri cubi, pari a 60 tonnellate.

La struttura in travi di ferro HEA di diversa sezione pesa 140.800 kg, pari a 141 tonnellate circa.

In particolare, il punto 15 del Quadro comparativo EC.03, così riporta: “Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, … in roccia compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio di mezzi di demolizione meccanica”.

Specifchiamo che per “aggotto” si intende il prosciugamento delle acque da uno scavo edile.

  • Progettazione come “Nuova Costruzione Permanente” (NTC 2018)
    La Relazione di Calcolo (R.02) e la Relazione sui Materiali (R.05) trattano l’opera come una costruzione civile stabile, soggetta a verifiche sismiche e controlli di accettazione ministeriali tipici delle infrastrutture fisse. Si rileva inoltre l’assenza di uno studio di impatto meteo-marino, sopperito esclusivamente dalla rigidezza sismica e dalla massa delle fondazioni cementate.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

  • Art. 181 D.Lgs. 42/2004: Lavori in totale difformità dalle prescrizioni paesaggistiche come stabilite dalla Soprintendenza (inamovibilità, cementificazione e utilizzo di resine a totale grado di adesione con il calcestruzzo, anziché facile amovibilità e divieto di utilizzo di materiali cementati, oltre che divieto di materiali non ecocompatibili).
  • Art. 44 D.P.R. 380/2001: Esecuzione di “nuova costruzione” in assenza di idoneo Permesso di Costruire (elusione del carattere precario), peraltro per opera in corso di realizzazione direttamente sul lido del mare e, pertanto, soggetta ad autorizzazione ex art. 54 e 55 codice della navigazione. delle Autorità demaniali della Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica che, in ogni caso, salvo errori ed omissioni di chi scrive, non risulta allegata al verbale di conclusione della seconda conferenza di servizi, approvata con Determinazione R.G. N. 1847 del 21/08/2024 del Settore Opere Pubbliche Manutenzioni – Demanio del Comune di Mola di Bari.
  • La successiva autorizzazione dichiarata dal Sindaco come pervenuta dal Ministero dei Trasporti e Infrastrutture nel corso della seduta consiliare dell’8 aprile 2026, si riferisce all’art. 34 codice della navigazione che così stabilisce: Con provvedimento del ministro per le comunicazioni (ora se ne occupa il Ministero Trasporti e Infrastrutture), su richiesta dell’amministrazione statale, regionale o dell’ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale”. Ed è altra cosa rispetto all’autorizzazione a realizzare manufatti che, al momento, non sembra essere stata mai concessa.
  • Mancata Trasmissione della Variante alle Autorità di tutela: Per stessa dichiarazione implicita del Sindaco nella seduta consiliare dell’8 aprile 2026, la variante del dicembre 2025  non è stata sottoposta, al momento dell’approvazione con delibera di Giunta del 24.12.2025, al nuovo parere di Soprintendenza, Regione e Autorità Marittima. In tal caso, vi è un grave difetto di legittimità in assenza dell’invio, in uno con la pubblicazione, agli organi di tutela su un intervento che altera irreversibilmente il demanio marittimo, nello specifico il lido del mare, sottoposto in linea generale a normative di divieto assoluto di opere permanenti, se non per difesa portuale e costiera.

COSA DOVREBBERO FARE LE AUTORITA’ COINVOLTE

Dalle informazioni in nostro possesso, a nostro sommesso parere, le Autorità coinvolte nel procedimento autorizzativo, avrebbero dovuto (e fanno ancora in tempo a fare):

  1. Sospendere cautelativamente i lavori ai sensi dell’Art. 150 del D.Lgs. 42/2004.
  2. Verificare se la Perizia di Variante Novembre 2025 sia stata regolarmente autorizzata dagli Enti preposti al vincolo.
  3. Accertare la conformità delle opere realizzate e realizzande (scavi per plinti, ancoraggi chimici potenzialmente dannosi per la salute e per l’ambiente, inamovibilità degli ancoraggi chimici se non per demolizione, orditure di travi in ferro pesanti, come risulta dal Computo metrico, circa 141 tonnellate complessive) con le prescrizioni delle NTA del PPTR Puglia, del PPTR in generale e di tutte le norme in materia di tutela ambientale e urbanistica di carattere europeo, statale, regionale e comunale.
  4. Accertare la stabilità e la sicurezza delle opere in ambiente meteo-marino, in località sottoposta a violente mareggiate, anche in considerazione dei recenti esiti distruttivi sulle opere costiere delle regioni meridionali, per l’opera del cambiamento climatico, ad opera del ciclone “Harry”.

RIASSUMIAMO PERCHE’ LA PERIZIA DI VARIANTE E’ IN VIOLAZIONE DELLE NORME

a) Il Comune di Mola di Bari ha approvato con Delibera di Giunta n. 307 del 24 dicembre 2025 una “Perizia di Variante Migliorativa su proposta dell’impresa” (novembre 2025) che modifica sostanzialmente il progetto originario approvato con determinazione n. 1343 del 30.05.2025;

b) Tale perizia di variante non risulta essere stata trasmessa alla Soprintendenza per il necessario parere paesaggistico, né alla Regione Puglia, né alle Autorità marittime, in violazione dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

c) La perizia di variante prevede:

c1) Trasformazione del Suolo e Cementificazione (Violazione PPTR Puglia, NTA art. 45 comma 2)

Nel Quadro Comparativo (Voci n. 2, 15 e 24): Posa di 91 plinti di fondazione in calcestruzzo (Tav. 03-05) con l’impiego di oltre 100 mc di calcestruzzo C35/45, interrati mediante esecuzione di scavi meccanici in roccia fino a 1,50 m – 2,00 m. di profondità, pertanto a raggiungere la linea della scogliera naturale e del fondo del mare sottostante alla scogliera artificiale, al fine di “realizzare una trincea inamovibile” (come già da relazione progettuale Giugno/Settembre 2023, RTG pag. 8),  oltre a “magrone” (cemento) di livellamento e base per i plinti.

Tale “cementificazione” salda l’infrastruttura all’attuale difesa costiera, negando la natura di “struttura in appoggio”, come invece dichiarata nella variante progettuale del giugno/settembre 2023. In particolare, il punto 15 del Quadro comparativo EC.03, così riporta: “Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, … in roccia compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio di mezzi di demolizione meccanica”.

c2) Inamovibilità strutturale e ancoraggio chimico

In R.01 “Relazione Scelta Progettuale”, tavole esplicative, voce NP.003 di EC.02 Computo metrico estimativo, si ravvisano materiali e modalità costruttive che comportano inamovibilità strutturale e ancoraggio chimico, tale da realizzare un unico blocco tra rocce della scogliera, scogliera naturale sottostante, n. 91 plinti in calcestruzzo e sovrastruttura metallica in pilastri e travi HEA (Violazione Art. 181 D. Lgs. 42/04). La struttura viene resa inamovibile con l’inghisaggio di 546 tirafondi in acciaio zincato nei plinti, mediante perforazione di detti plinti e applicazione di resina epossidica strutturale (Sikadur-53), ad incollaggio permanente dei tirafondi nei plinti e quindi con la sovrastruttura metallica, la cui rimozione può avvenire “solo meccanicamente”. Un’opera che richiede attività di demolizione per essere rimossa non è, per legge, “facilmente amovibile”.

c3) Progettazione come “Nuova Costruzione Permanente” (NTC 2018)
La Relazione di Calcolo (R.02) e la Relazione sui Materiali (R.05) trattano l’opera come una costruzione civile stabile, sebbene in assenza di un permesso di costruire del Comune di Mola di Bari, soggetta a verifiche sismiche e controlli di accettazione ministeriali tipici delle infrastrutture fisse. Si rileva inoltre l’assenza di uno studio di impatto meteo-marino, sopperito esclusivamente dalla rigidezza sismica e dalla massa delle fondazioni cementate.

d) Tali opere sono in totale e macroscopica difformità dalle prescrizioni vincolanti contenute nell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 14400 del 1° dicembre 2023 della Soprintendenza, che testualmente prescriveva:

“Coerentemente a quanto indicato al co. 3 dell’art. 45, tutte le strutture per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero dovranno risultare di ‘facile amovibilità’ e ‘realizzate con materiali ecocompatibili, senza l’utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo’, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi, pertanto la struttura in esame dovrà risultare esclusivamente in appoggio.

LAVORI: NUOVAMENTE INTERROTI E NUOVAMENTE RIPRESI

Nella giornata di martedì 10 marzo 2026 sono ripresi i lavori sul cantiere con la conferma delle previsioni di variante del dicembre 2025. I lavori sono poi stati sospesi a seguito di un sopralluogo del 20 marzo, con la partecipazione di rappresentanti di alcune Autorità.

E quindi sono ulteriormente ripresi in data 23 aprile 2026 con le seguenti operazioni condotte a partire dal 10 marzo scorso e che stanno continuando con attività di scavo e posizionamento plinti e che vedono e vedranno ancora:

  • Pale meccaniche con realizzazione di scavi nella scogliera;
  • Betoniere con effettuazione di getti di calcestruzzo;
  • Trasformazione irreversibile del territorio mediante cementificazione della scogliera artificiale e del lido del mare;

Tali attività stanno realizzando opere permanenti e inamovibili in totale difformità dalle prescrizioni della Soprintendenza e in violazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia, che all’art. 45, comma 3, lett. b3) ammette esclusivamente “la realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo”;

CONSIDERAZIONI

  • L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 attribuisce al Soprintendente il potere di “ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’autorizzazione”;
  • L’art. 150, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 attribuisce alla Regione o al Ministero la facoltà di:
  • “inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio“;
  • ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati”;
  • Come affermato dal Consiglio di Stato, sentenza n. 190 del 2026, “la Soprintendenza è titolare di un potere cautelare e inibitorio di carattere generale, fondato sull’art. 150 del D.Lgs. n. 42 del 2004, esercitabile per impedire l’esecuzione di lavori non autorizzati o comunque idonei a recare pregiudizio al paesaggio, anche su beni già vincolati. Tale potere, espressione diretta dell’attribuzione sostanziale conferita dall’ordinamento, non richiede la previa impugnazione giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi dei beni tutelati“;
  • La medesima sentenza ha chiarito che “sussiste, quindi, il potere di emanare ordini di inibizione dei lavori da parte della Soprintendenza sia per l’insussistenza di un valido titolo abilitativo che per la necessità di apprestare, comunque (e, quindi, indipendentemente dalla questione relativa al titolo), una tutela cautelare e preventiva-interinale, da riferire con riconoscibile evidenza alle disposizioni circa i poteri cautelari generali in materia, e, quindi, alle disposizioni di cui agli artt. 28 (misure cautelari e preventive, per i beni culturali) e 150 (inibizione o sospensione dei lavori, per il paesaggio) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a salvaguardia dal pregiudizio ai valori culturali e paesaggistici”;

Nel caso in esame, la situazione è ancora più grave in quanto:

  • I lavori sono condotti in totale difformità dalle prescrizioni vincolanti contenute nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata da codesta Soprintendenza;
  • La perizia di variante che ha modificato sostanzialmente il progetto non è mai stata sottoposta al vaglio di Soprintendenza e altre Autorità con potere autorizzativo e inibitorio, in violazione dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
  • Le opere in corso di realizzazione (ancoraggi chimici permanenti, plinti in calcestruzzo, scavi in roccia, getti di calcestruzzo) sono irreversibili e rendono impossibile la rimessione in pristino senza demolizioni meccaniche;
  • Ogni giorno che passa comporta l’aggravamento della situazione e la realizzazione di ulteriori opere difformi che consolidano l’offesa al bene paesaggistico tutelato;

L’art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 stabilisce espressamente che “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”;

Le opere in corso di realizzazione:

  • Comportano la creazione di volumi e superfici (casseri, plinti, trincee) ampiamente superiori ai limiti previsti dall’art. 181, comma 1-bis, lett. b);
  • Sono totalmente difformi dalle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza;
  • Non sono sanabili ai sensi dell’art. 181, comma 1-ter, in quanto comportano creazione di superfici utili e volumi;
  • La prosecuzione dei lavori comporta la commissione del reato di cui all’art. 181, comma 1-bis, del D.Lgs. 42/2004, punito con la reclusione da uno a quattro anni, per l’esecuzione di lavori in difformità dall’autorizzazione paesaggistica su area costiera vincolata ex lege ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a);

PER EVITARE DANNI PERMANENTI ALL’AMBIENTE SI RENDE NECESSARIO

1. L’ordine di sospensione immediata di tutti i lavori in corso sul Lungomare Dalmazia di Mola di Bari (località “La Rotonda”), nell’ambito del progetto “Sistemazione del Fronte Mare Urbano Lato Nord – 1° Stralcio del 2° Lotto Funzionale”, in quanto:

a) Condotti in totale difformità dalle prescrizioni vincolanti contenute nell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 14400 del 1° dicembre 2023;

b) Realizzati sulla base di una perizia di variante (novembre 2025, approvata con Delibera G.C. n. 307/2025) non  sottoposta al vaglio della Soprintendenza per il necessario parere paesaggistico ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

c) Idonei a recare pregiudizio irreversibile al paesaggio costiero tutelato, mediante cementificazione della scogliera artificiale e del lido del mare con ancoraggi chimici permanenti, plinti in calcestruzzo e trincee inamovibili;

d) In violazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia, che vietano espressamente l’utilizzo di materiali cementati e fondazioni nel sottosuolo per le strutture balneari e/o del tempo libero;

L’intervento delle Autorità con potere autorizzativo dovrebbe essere urgentissimo e indifferibile in quanto:

  • I lavori sono in corso di esecuzione con pale meccaniche e betoniere che realizzano scavi in roccia e getti di calcestruzzo;
  • Ogni ora che passa comporta:

L’aggravamento irreversibile della situazione;

La realizzazione di ulteriori opere difformi (ancoraggi chimici, plinti, getti di calcestruzzo);

Il consolidamento dell’offesa al bene paesaggistico tutelato;

L’aumento esponenziale dei costi di rimessione in pristino.

  • Le opere in cemento armato, una volta realizzate e posizionate:

Diventeranno di fatto inamovibili;

Richiederanno demolizioni meccaniche per la rimozione;

Renderanno estremamente difficoltosa e onerosa la rimessione in pristino;

Consolideranno irreversibilmente l’offesa al paesaggio.

  • Gli ancoraggi chimici con resina epossidica strutturale Sikadur 53 per l’inghisaggio profondo di 546 tirafondi, una volta realizzati:

Sono permanenti e rimovibili “solo meccanicamente” (come dichiarato nella scheda tecnica del prodotto Sikadur-53);

Comportano perforazione della scogliera con alterazione irreversibile della morfologia dei luoghi;

Violano palesemente la prescrizione della Soprintendenza che impone strutture “esclusivamente in appoggio”-

  • I 91 plinti in calcestruzzo con scavi in roccia fino a 2 metri di profondità:

Comportano trasformazione irreversibile del suolo;

Violano palesemente la prescrizione della Soprintendenza che vietava “fondazioni nel sottosuolo”;

Creano una “trincea salda e inamovibile” (come dichiarato nella relazione tecnica del progetto).

  • La prosecuzione dei lavori in difformità dalle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza comporta:

Una grave lesione dell’autorevolezza e dell’efficacia dell’azione di tutela paesaggistica;

Un precedente pericoloso che potrebbe legittimare altri interventi difformi sull’intero litorale regionale;

La vanificazione del sistema di tutela paesaggistica previsto dal D.Lgs. 42/2004-

  • L’area è inoltre:

Classificata ad alta pericolosità idraulica dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Puglia nella parte di sbocco del c.d. “canalone di Sant’Antonio”, terminale dell’omonima lama e spesso apportatore di scarichi in mare di copiose quantità di liquami fognari, come da documentazioni foto e video di numerosi anni, reperibili anche nella rete web;

Classificata non balneabile dalle disposizioni ambientali della Regione Puglia perchè situata in stretta aderenza con lo sbocco del “canalone di Sant’Antonio” in un tratto di costa compreso tra due strutture portuali (Portecchia e Porto peschereccio/nautico);

Soggetta a violente mareggiate dai quadranti settentrionali, come dimostra da sempre l’osservazione empirica;

La struttura è destinata ad accogliere un rilevante carico antropico (centinaia di persone), con conseguenti profili di rischio per la pubblica incolumità.

CONSIGLIO DI STATO: SOSTANZIALE OBBLIGO DI SMONTAGGIO A FINE STAGIONE DELLE OPERE IN AREA DEMANIALE, IMPOSSIBILE DA REALIZZARE NEL CASO DEL SOLARIUM DI MOLA DI BARI

Da tutti questi elementi si deduce come l’opera sia assolutamente impossibile da sostenere sotto i profili paesaggistici e ambientali, oltre che di sicurezza, senza tralasciare gli aspetti urbanistici e funzionali che vedono la totale assenza di servizi igienici e di docce, il divieto assoluto di balneazione e l’assoluta assenza di parcheggi liberi nella zona.

Inoltre, emergono profili giurisprudenziali importantissimi che negano la possibilità per tutte le opere realizzate sul suolo demaniale a servizio della balneazione e del tempo libero il diritto a permanere stabilmente, obbligando alla rimozione stagionale a fine periodo della fruibilità collettiva.

A tal proposito ecco cosa stabiliscono recenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato (CdS).

La giurisprudenza di TAR Puglia e Consiglio di Stato interpreta restrittivamente la norma dell’art. 45 comma 3 lett. B3 NTA del PPTR, subordinando la “facile amovibilità” a criteri strutturali oggettivi: assenza di cemento, fondazioni o ancoraggi permanenti, e materiali ecocompatibili.

Le strutture non devono alterare la morfologia costiera, pena l’illegittimità paesaggistica, anche se dichiarate stagionali.

Punti chiave della giurisprudenza (TAR Puglia/CdS):

Definizione di Facile Amovibilità: Il carattere precario è dato dalla reale e agevole smontabilità a fine stagione, non dalla temporaneità dell’autorizzazione. Strutture infisse stabilmente al suolo, anche se in legno, non sono amovibili.

Materiali e Ambiente: L’uso di cemento o gettate in calcestruzzo, anche per il fissaggio, è inammissibile e snatura il requisito dell’eco-compatibilità richiesto.

Morfologia e Paesaggio: TAR Puglia e CdS ribadiscono che la struttura non deve alterare la fisionomia dei luoghi. Il parere della Soprintendenza può legittimamente bloccare opere che, pur amovibili, impattano negativamente sul paesaggio.

Sentenze di riferimento:

  • TAR Puglia – Lecce, sez. I, 19/11/2021, n. 1683
  • Consiglio di Stato, sentenza n. 8228/2023
  • TAR Puglia – Bari, sentenza n. 1198/2023
  • Consiglio di Stato, sentenza n. 2966/2017

In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8228/2023, chiarisce alcuni aspetti fondamentali che vietano, se non per eccezioni adeguatamente motivate, il mantenimento permanente delle strutture anche se amovibili (tratto da “Rivista Giuridica dell’Ambiente, n. 48 Dicembre 2023):

Per il Consiglio di Stato, la potestà legislativa regionale non può incidere negativamente su profili di diretta tutela del bene ambiente, lato sensu inteso, come stabiliti in sede statale; sicché le disposizioni regionali dettate in materia devono necessariamente essere interpretate nell’ambito di tale quadro normativo e, prima ancora, in coerenza con il quadro costituzionale.

Ciò impone di riguardare i beni paesaggistici (fra cui i territori costieri) non solo nella propria dimensione strettamente fisica e materiale, ma anche nella più generale capacità di essere veicolo di rappresentazione e trasmissione dell’identità storico-culturale di un luogo e del popolo “ivi ab immemorabili” insediato.

In coerenza con tale impostazione, la scelta legislativa muove da una concezione relazionale delle ragioni del valore culturale cui la tutela è funzionale. Il paesaggio non è, infatti, considerato nella sua dimensione strettamente territoriale ed indifferenziata ma, dando continuità alla matrice dell’accezione storicistica di paesaggio, nell’essere “rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali” (art. 131, comma 2, d.lg. 42/2004). Il paesaggio ha, quindi, un immanente valore culturale che emerge, del resto, dalla stessa disposizione di cui all’art. 9, comma 2, Cost., ove l’espressione “della Nazione”, figura come specificazione speculare, connotativa sia in relazione al patrimonio storico e artistico che al paesaggio.

Non a caso, il legislatore assegna protezione giuridica ai territori costieri, preservandoli da possibili lesioni esteriori che possano intaccare non solo la dimensione naturalistica ma, altresì, collettiva e identitaria che caratterizza le coste.

La loro estrema rilevanza ne giustifica il regime di tutela ex lege, tale per cui la concessione di aree del demanio costiero ne configura un uso eccezionale che, come tale, non può che svolgersi nei limiti dell’atto concessorio e, comunque, in funzione degli scopi per cui quest’ultimo è stato emanato.

Non vi è, dunque, spazio alcuno per fondare un presunto “favor libertatis”, posto che il concessionario (in questo caso il Comune di Mola, perchè nella fattispecie si tratta di demanio statale, ndr) ….non può vantare alcun diritto di libertà per così dire “originario” a lui spettante “uti civis” ma, al contrario, in virtù di un provvedimento amministrativo ampliativo della sua sfera giuridica, esercita (…) attività su un’area che era e resta ex lege di pertinenza della collettività nazionale (art. 822 c.c.).

Le strutture amovibili di supporto alla balneazione presentano, cioè, un vincolo teleologico che ne giustifica la presenza solo nel periodo in cui la balneazione è comodamente possibile. Una deroga a siffatta ordinaria conseguenza che consenta il mantenimento per tutto l’anno di siffatte strutture è possibile solamente in presenza di una specifica motivazione che metta in rilievo il prevalente interesse pubblico a che strutture deputate alla balneazione rimangano in situ anche oltre la stagione deputata alla balneazione (nel nostro caso, addirittura, la balneazione è vietata).

In altri termini, non è il provvedimento che impone la rimozione, ma il provvedimento che consente il mantenimento di tali strutture che deve essere specificamente e convincentemente motivato, rappresentandone la rimozione l’ordinaria “regula juris”.

E ciò a prescindere da ogni possibile statuizione normativa, anche regionale, di segno eventualmente contrario; gli stessi atti di pianificazione paesaggistica (ivi incluso il P.P.T.R.) sono strutturalmente privi della forza di derogare “in pejus” alle disposizioni di tutela ambientale previste in via generale dalla normazione statale.

Sicché, ogni qual volta la Regione dovesse introdurre norme che consentano la realizzazione di strutture di facile amovibilità volte a servizio della balneazione, la loro interpretazione logica e teleologica dovrà essere coerente con le superiori esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, con conseguente divieto di trarre da esse alcuna, anche implicita, eccezione alla regola del divieto di mantenimento delle stesse per tutto l’anno.

CONCLUSIONI

La questione del “solarium” molese, lungi dall’essere una vicenda ristretta ai soli confini cittadini, assume una valenza molto più ampia e significativa, coinvolgendo, infatti, normative non solo regionali ma di rango ben superiore, cioè costituzionali.

Non è un caso che la Costituzione sia stata innovata radicalmente con la previsione della espressa tutela in materia ambientale e paesaggistica.

Infatti, la riforma costituzionale del febbraio 2022 ha introdotto la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali nei principi fondamentali della Costituzione italiana (artt. 9 e 41).

L’ambiente è ora riconosciuto come bene giuridico autonomo, con particolare attenzione alle future generazioni e alla sostenibilità dell’iniziativa economica privata.

Ecco le modifiche chiave:

Articolo 9 (Principi Fondamentali): È stato modificato per includere esplicitamente la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i compiti della Repubblica, specificando che tali tutele sono promosse “anche nell’interesse delle future generazioni”. È stata inoltre introdotta la tutela degli animali attraverso una specifica riserva di legge statale.

Articolo 41 (Iniziativa Economica): È stato modificato per stabilire che l’attività economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. Inoltre, la legge può indirizzare l’attività economica pubblica e privata verso fini non solo sociali ma anche ambientali.

Conseguenze: Questa modifica segna il passaggio da una tutela prevalentemente estetica del paesaggio a una protezione sostanziale dell’ecosistema, vincolando l’attività economica e garantendo la giustizia intergenerazionale.

Ora, non può sfuggire che la realizzazione di uno spazio, con materiali, strutture e tecniche costruttive direttamente a contatto con il mare, implica una palese ferita alla nuova tutela costituzionale per l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

Infatti, la scogliera naturale sottostante al pietrame sciolto che fu sversato sotto la Rotonda con i lavori del nuovo fronte mare, viene direttamente interessata dall’ancoraggio ad essa dei plinti con materiale cementizio.

Non si tratta di una banalità, come ha voluto far credere il Sindaco Colonna nel suo video di ieri, 23 aprile 2026. Non si tratta di un po’ di cemento… come il Primo Cittadino ha minimizzato: no, abbiamo a che fare con 91 plinti in calcestruzzo da circa 2,8 tonnellate ciascuno che vanno ad alterare inevitabilmente un ecosistema fatto di roccia naturale, di organismi acquatici, di movimento delle acque, di naturali assestamenti del fondo, e così via.

Oltre, ovviamente, a oltre 141 tonnellate di travi in ferro che comporteranno fenomeni di ossidazione, nonchè la permanente saldatura “chimica” tra plinti in calcestruzzo e pilastri in ferro, rendendo la struttura assolutamente inamovibile se non a colpi di martellone pneumatico.

Volere ad ogni costo, anche contro ogni evidenza legislativa e di tutela dell’habitat ecologico, realizzare un’opera che, peraltro, non potrà essere neppure fruita per la balneazione, ma soltanto quale pavimentazione calpestabile a fini ricreativi, pur disponendosi già di un grande anfiteatro a poche decine di metri a ridosso del Castello Angioino, è un’autentica follia metropolitana.

Sappiamo già che la stessa Arena Castello è utilizzabile solo per poche settimane all’anno a causa della stretta vicinanza al mare: anche in piena estate è sufficiente un vento di mare teso a scoraggiarne la fruibilità.

Un’aderenza immediata allo specchio acqueo, nel caso del solarium, in quanti utilizzi collettivi, come evidenziati dal Sindaco, potrà essere esercitata? Ben pochi, in verità: nel solo arco di ancor meno settimane rispetto alla stessa Arena Castello… tenuto conto che gli eventi di massa non potranno svolgersi sotto il solleone, ma solo in serata. E avremmo così un doppione da gestire e manutenere, mentre sono assolutamente assenti le spiagge attrezzate ad uso libero lungo tutta la costa molese.

Verrà utilizzato quindi prevalentemente come solarium, essendo vietata la balneazione. Sarà in realtà un “sudarium” perchè privo di docce e servizi igienici e raggiungibile solo con parcheggi a pagamento.

Basta soffermarsi un po’, fuori da qualsiasi retorica e propaganda politica, a considerarne ogni aspetto, non solo normativo e costruttivo come abbiamo fatto in maniera approfondita, per capire come il solarium di Mola di Bari sarà un ennesimo “non luogo urbanistico”, un’inutile e dispendiosa struttura (perchè bisognerà dedicargli una manutenzione costante e costosa), che in breve tempo diventerà comunque sottoposta all’incessante azione erosiva del mare e quindi difficilmente gestibile.

Fra massimo dieci anni, i nuovi amministratori si troveranno nella condizione di doverne smaltire il rudere e saranno altri costi.

Ma i costi principali, che non possono essere ripagati, sono quelli della fiducia collettiva che verrà meno con il tempo.

Oggi, per fortuna con minore presa, siamo comunque di fronte ad una nuova ubriacatura generale, come avvenne ai tempi di Urban II.

Si sa che il pifferaio di Hamlin è sempre in azione: cambiano gli amministratori (in realtà la scuola è comunque la stessa), ma il suono ammaliatore e magico e suadente fa sempre presa sul molese medio.

Siamo destinati ad essere un popolo facilmente condizionabile e suggestionabile, nonostante mille evidenze.

La replicabilità del “modello molese”: la Soprintendenza sarà costretta ad approvare progetti analoghi lungo tutto il litorale pugliese. I nuovi “ecomostri” prossimi venturi.

Peraltro, se l’opera verrà portata a termine, si sarà creato un grave precedente che molti Sindaci dei comuni costieri pugliesi vorranno assolutamente replicare, per ragioni intuibili di facile, anche se effimero, consenso politico-elettorale.

E quindi la Soprintendenza non potrà rifiutare l’autorizzazione a progetti similari: avremo in tal modo una proliferazione di gettate di cemento, di calcestruzzo e travi in ferro su numerosi tratti del litorale pugliese, non soltanto richiesti dai Sindaci ma anche dai concessionari di stabilimenti balneari: e non potranno essere negati, nemmeno ai privati, sia pure in scala ridotta, tenuto conto che gli investimenti sono significativi.

Poi serviranno a ben poco, di fronte ai nuovi “ecomostri”, le lagnanze dei rapporti di Legambiente sulla cementificazione delle coste regionali.

Comunque vadano le cose, Mola Libera potrà dire di aver fatto tutto quello che c’era da fare per evitare l’aggressione all’habitat marino in atto. La nostra coscienza sarà serena e tranquilla, come lo è già oggi. Ad altri il compito di assumersi ogni responsabilità, ad ogni livello decisionale, fin dal primo momento.

Ci auguriamo con questo dossier di aver parlato non solo alla razionalità dei lettori e dei cittadini, con ampie argomentazioni tecniche e documentazioni puntuali, ma anche alla loro capacità critica di saper distinguere tra opere strutturali davvero indispensabili e opere di pura facciata e portate avanti quasi esclusivamente per puntiglio, vanità e propaganda politica.

Con 2 milioni di euro, a tanto ammonta il finanziamento pubblico per il solarium, le due spiagge principali di Mola, Porto Colombo e Acqua di Cristo, potevano essere attrezzate con servizi igienici, docce, punti ristoro, strutture leggere e davvero facilmente amovibili a fine stagione, come passerelle per scendere in mare, ausilii per disabili e anziani, pedane in legno veramente in SOLO appoggio (sul modello “Coco Village” e San Vito a Polignano) per prendere la tintarella, ecc., e di denaro ne sarebbe avanzato in maniera cospicua per altre realizzazioni collaterali (parcheggi di prossimità, bus navetta per il trasporto, sistemi per la sicurezza in mare dei bagnanti, animazione, ecc.).

Ma tant’è: ogni popolo è artefice del proprio destino!

LA DOCUMENTAZIONE DELLA VARIANTE: TUTTA SCARICABILE

I lettori possono accedere a tutta la documentazione, cliccando sul link sottostante che mette a disposizione tutti gli allegati alla variante approvata dalla Giunta Colonna lo scorso 24 dicembre 2025.

Siamo costretti a rimandare al link per la mole dei documenti.

ATTENZIONE!!! Il link rimarrà attivo per SETTE giorni:

SCADRA’ VENERDI 1° MAGGIO 2026 ALLE ORE 20:57

Consigliamo quindi di scaricare il materiale appena possibile per consultarlo successivamente con calma.

CLICCA IL LINK QUI SOTTO PER SCARICARE TUTTI I DOCUMENTI (21 files) DELLA VARIANTE:

https://www.transfernow.net/dl/20260424sbOlbBIH

Quanti non riuscissero a consultare questo Dossier prima della scadenza del link e volessero ricevere la documentazione, sono pregati di scrivere a:

molalibera@libero.it

Grazie per la Vostra cortese attenzione.

SCRIVI UN COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Inserisci il tuo nome qui

Condividi l'articolo:

spot_imgspot_img

I più letti della settimana

Leggi anche
Altri articoli