La storia è lunga e molto intricata. Ha le sue origini in alcuni secoli addietro, ma è ormai alle battute finali. Nel pubblicare la sentenza in versione integrale, riproponiamo la lettura del Dossier Castello per una piena comprensione della vicenda, insieme ad un articolo sugli sviluppi più recenti, con la demolizione del cinema e con il nascere e lo svilupparsi del contenzioso tra la famiglia Patano, proprietaria della sala cinematografica, e il Comune di Mola intorno all’atto di acquisizione e al conseguente accertamento della proprietà del suolo di sedime. Ed è su questo punto cruciale che ha deciso il Tribunale di Bari: stabilendo per la non demanialità del terreno, il Giudice consente indirettamente a Roberto Patano di esigere presso il Consiglio di Stato la sua restituzione, o una sua permuta, e il cospicuo risarcimento del danno per un’acquisizione comunale già riconosciuta dalla Magistratura amministrativa come illegittima. Tuttavia, prima di questo esito molto negativo per le casse del nostro Comune, con un’uscita prevedibile di qualche milione di euro, è possibile proporre appello alla recente sentenza. E’ quanto sostiene l’ex Assessore Enzo Linsalata, fiducioso in un ribaltamento dell’attuale esito. Ecco i possibili scenari.
Alle complesse vicende politico-amministrative e giudiziarie che stanno intorno ad un contenzioso che dura da decenni tra la famiglia Patano, già esercente del Cinema Castello, e il Comune di Mola di Bari, abbiamo dedicato numerosi articoli.
Per consentire ai lettori di avere un quadro preciso del susseguirsi degli eventi, prima di passare alla pubblicazione della recente sentenza del Tribunale di Bari, Prima sezione civile, n. 2993/2024 del 19/06/2024, Giudice Dott.ssa Valeria Guaragnella, pubblicata il 21/06/2024, è opportuno ripercorrere l’intera vicenda.
Ecco, innanzitutto, il Dossier Castello, pubblicato in quattro parti dall’estensore di questo articolo su altro giornale locale nel corso del 2015:
PRIMA PARTE
SECONDA PARTE
TERZA PARTE
QUARTA PARTE
Pubblichiamo inoltre un articolo del 01/10/2019, successivo alla pubblicazione del Dossier, che delinea maggiormente il quadro attuale:
IN SINTESI, PER ARRIVARE AI GIORNI NOSTRI
In sostanza, ecco i capisaldi da tenere presenti per capire perchè si è arrivati alla sentenza odierna sull’accertamento della demanialità del suolo conteso:

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, quinta sezione, con la sentenza n. 5166 del 19 maggio 2009 e depositata il 3 settembre 2009, condanna il Comune di Mola a restituire al Patano l’area di sedime del demolito cinema.
Nel motivare la decisione contro il Comune di Mola, per il Consiglio di Stato (CdS) non è stata seguita la corretta procedura stabilita dalla legge.
In sostanza, i giudici del CdS evidenziano che, stabilita l’inottemperanza alla demolizione, il Comune avrebbe dovuto prima prendere possesso dell’immobile, quindi acquisire gratuitamente il bene abusivo (con la relativa area di sedime che costituisce la base superficiaria del manufatto), effettuare la trascrizione nei registri immobiliari, e, infine, procedere alla demolizione a spese del Patano.
Peraltro, il CdS censura la seconda ordinanza (quella del Sindaco Maggi): “Va rilevato che l’Amministrazione comunale, dopo la definizione della vicenda processuale riguardante l’immobile in parola, ha emanato un nuovo provvedimento che, ovviamente, si sovrappone al primo e determina chiari effetti novativi, per cui l’ottemperanza, intervenuta prima della contestazione dell’inerzia, dà luogo all’esecuzione del provvedimento, senza la possibilità di procedere all’acquisizione dell’immobile (che non c’è più) né dell’area di sedime, che è colpita dall’esecuzione solo in funzione dell’acquisizione dell’immobile non demolito.”
In definitiva, secondo il Consiglio di Stato non vi erano i presupposti per l’acquisizione a titolo gratuito dell’area di sedime, avendo il Patano già eseguito la successiva ordinanza sindacale n. 8149 (Maggi) notificata il 14 aprile 1995, novativa della precedente del 1987, demolendo a proprie spese il manufatto. In poche parole, l’acquisizione al patrimonio comunale, avvenuta con l’ordinanza n. 101 del 7 maggio 1996 (Sindaco Diperna), non poteva comunque essere adottata poiché l’immobile abusivo era già stato demolito.
Il Comune di Mola cercò di correre ai ripari e propone ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato.

Tuttavia, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 29 marzo 2011, pubblicata il 13 maggio 2011, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione alla luce delle comuni nozioni di diritto generale.
Anzi, fa di più: nel rigettare la domanda, ancora una volta i giudici ripercorrono la vicenda della doppia ordinanza.
E ribadiscono che “il Comune, all’esito del contenzioso, anziché pretendere l’esecuzione della prima ordinanza, aveva preferito emettere un nuovo ordine di demolizione dell’immobile abusivo, di contenuto novativo. Di qui la constatazione che il Patano aveva eseguito l’ordine di demolizione rinnovato, per volontà del Comune, nel 1995 e che, pertanto, una volta demolito l’immobile, l’acquisizione a titolo gratuito dell’area di sedime sarebbe stata priva di causa, non potendosi atteggiare come sanzione impropria. Una volta esclusa l’inottemperanza all’ordine di demolizione, neanche si sarebbero realizzati i presupposti previsti dall’art. 7 L. n. 47/85 per l’acquisizione a titolo gratuito dell’area.”
Dopo ulteriori vicende giudiziarie, nel 2013, davanti al Consiglio di Stato, Roberto Patano promosse il giudizio di ottemperanza affinché venisse ordinato al Comune di Mola di dare piena e puntuale esecuzione al giudicato formatosi con la sentenza n. 5166 del 2009.
La situazione sembrava assolutamente senza via d’uscita. Il Comune avrebbe dovuto non solo restituire il suolo ma anche pagare un forte indennizzo richiesto dal Patano in ragione di € 500,00 al giorno per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Il Sindaco Diperna decise a quel punto, su suggerimento dell’ex Assessore ai Beni culturali Enzo Linsalata e d’intesa con il legale del Comune avv. Luigi Paccione, di tentare in giudizio la strada della rivendicazione della demanialità del suolo.
Successivamente, all’esito di un’istruttoria, il Consiglio di Stato, sezione quinta, con ordinanza n. 2605 del 21.05.2014, ritenuta la rilevanza della questione afferente alla proprietà demaniale del suolo sollevata dal Comune di Mola, assegnò alla parte più diligente il termine di 120 giorni per incardinare dinanzi al giudice ordinario (Tribunale civile di Bari) “una specifica azione volta ad accertare l’effettiva proprietà del bene per cui è causa” poiché “l’accertamento della titolarità dell’area in questione non rientra nelle competenze del giudice amministrativo, ma in quelle dell’autorità giudiziaria ordinaria.”
Fu così che l’avv. Paccione, su procura del Sindaco Diperna, in data 1° ottobre 2014, provvide a citare, dinanzi al Tribunale civile di Bari, Roberto Patano oltre al Ministero dell’Economia e all’Agenzia del Demanio, agendo “a tutela dell’interesse pubblico per l’accertamento del carattere demaniale del suolo di cui si tratta in quanto bene incommerciabile facente parte dell’antico fossato del Castello Angioino.”
Dopo alterne vicende all’interno del procedimento per l’accertamento della titolarità del suolo, caratterizzate dal lato del Comune di Mola dalle ricerche storiche di Pasquale Trizio ed Enzo Linsalata e dall’altro, dalle verifiche documentali del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) nominato dal Giudice del Tribunale di Bari, dopo quasi ben dieci anni dall’avvio della causa, si è arrivati alla pronuncia dello scorso 19 giugno 2024.
Una sentenza che, purtroppo, non è favorevole per il nostro Comune. Infatti, il Giudice dott.ssa Valeria Guaragnella, in base all’esito della perizia del CTU, ha stabilito che l’area non è demaniale e, pertanto, la proprietà di Roberto Patano su di essa è pienamente legittima.
ECCO LA SENTENZA N. 2993/2024 del 19/06/2024, pubblicata il 21/06/2024, in versione integrale, esclusiva “Mola Libera”:
COSA ACCADE ORA, DOPO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI
Le strade possibili sono due:
1) Il Comune di Mola propone appello alla sentenza di primo grado: ha trenta giorni di tempo per farlo davanti alla Corte d’Appello, dalla data di notifica della sentenza. L’appello introduce un riesame non della sentenza di primo grado, ma della controversia, nei limiti della domanda d’appello.
A tal proposito, Mola Libera ha ascoltato l’ex Assessore Enzo Linsalata, il quale si dice favorevole alla presentazione del ricorso in appello, fiducioso che la sentenza di primo grado potrà essere ribaltata a favore della demanialità del suolo e, quindi, sollevando il Comune di Mola da ogni incombenza verso Roberto Patano.
2) Il Comune di Mola non propone appello. In tal caso, la sentenza di primo grado del Tribunale civile passa in giudicato e in tal modo riprende il procedimento, ora sospeso per dar modo di accertare la demanialità o meno del suolo oggetto del contendere, presso il Consiglio di Stato in sede di ottemperanza.
Che cos’è il giudizio di ottemperanza? Il principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale richiede che la sentenza emanata nei confronti della parte soccombente, venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest’ultima e il giudizio di ottemperanza serve proprio a dare esecuzione alle sentenze pronunciate nei confronti della Pubblica Amministrazione, ove questa non provveda direttamente. In sostanza, dopo la sentenza del 2009, che vide soccombente il Comune di Mola, il nostro Ente non provvide però a dare concreto seguito agli obblighi che la sentenza gli imponeva: la restituzione del bene. E quindi Roberto Patano promosse il giudizio di ottemperanza.
Ora, se la sentenza di primo grado del Tribunale civile non verrà appellata, il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, non potrà che prendere atto della NON demanialità del terreno e, quindi, imporre al Comune di Mola di restituire il suolo a Roberto Patano e, probabilmente, di riconoscergli il risarcimento del danno fin dalla sentenza del 2009, quindi per un decorso del tempo di ben 15 anni nel quale egli non ha potuto godere del bene.
Patano, oltre alla restituzione del bene, ha chiesto un indennizzo di ben 500 euro al giorno, che corrisponderebbe ad oggi ad oltre 2,6 milioni di euro, lievitando ulteriormente con la rivalutazione monetaria, ma è ovvio che il Consiglio di Stato difficilmente potrà accordare una simile cifra.
Probabilmente, il Consiglio di Stato si limiterà ad ordinare la restituzione del suolo e a quantificare una cifra di risarcimento che, tuttavia, non dovrebbe comunque scendere al di sotto del milione di euro. E’ anche chiaro che la restituzione del suolo diventa praticamente impossibile perchè, come è ben visibile, il terreno è stato completamente modificato ad uso pubblico e, comunque, resta inedificabile perchè situato in area di vincolo asservita al Castello.
Tuttavia, è altrettanto ovvio che Patano e Comune di Mola, in caso di mancata presentazione dell’appello, potrebbero trovare una transazione, in particolare sulla restituzione del suolo che, a quel punto, potrebbe risolversi nella permuta di un terreno in zona edificabile, come auspicato dalla famiglia Patano nelle trattative informali degli scorsi decenni.
Il modesto punto di vista di chi scrive è che l’appello vada comunque esperito: certo, ci saranno altre spese legali, tuttavia la sentenza, almeno ad un primo esame, non sembra irresistibile laddove accoglie le conclusioni del CTU in maniera totale, senza alcun rilievo sostanziale.
In particolare, non sembra affatto certo che all’entrata in vigore del codice civile dello Stato unitario (1865), data stabilita come spartiacque dal Giudice per decidere sulla demanialità o meno del suolo, la situazione del terreno oggetto del contendere fosse già cristallizzata come non demaniale.
In particolare, è soltanto l’anno successivo, nel 1866, non prima, che il Comune di Mola vende il suolo ad un privato, comprendente l’attuale particella sulla quale fu poi edificato il cinema, nei primi Anni Cinquanta del Novecento.
Peraltro, anche un documento, al momento introvabile, potrebbe accertare la demanialità: è quello della Capitaneria di porto che, nel 1893, potrebbe aver dato una concessione trentennale al Comune di Mola su area demaniale comprendente anche la poi nominata particella che fu poi oggetto della costruzione del cinema.
Insomma, la questione non è di facile soluzione, nemmeno in un eventuale appello. Un dato di fatto però è certo: intorno a questo suolo fin troppo si è pasticciato nel corso del tempo. La linearità nelle azioni e nelle decisioni politico-amministrative è invece il miglior viatico per mettere la Pubblica Amministrazione al riparo da cattive sorprese: è questa la lezione della quale, sempre, dovrebbero far tesoro gli amministratori comunali di qualsivoglia colore politico.




