mercoledì, 9 Settembre, 2026
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Mola di Bari

LA GIUNTA COLONNA HA AGGIRATO L’OBBLIGO DI PREVEDERE AREE A PARCHEGGIO LIBERO A COMPENSAZIONE DELLE ZONE BLU A PAGAMENTO. UN MECCANISMO CHE PROVOCHERA’ CAOS E GUERRA TRA CITTADINI. TUTTI I PARTICOLARI IN QUESTO DOSSIER

data:

La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20293/2024, ha stabilito che i Comuni, al di fuori delle zone pedonali, delle ZTL e della zona “A”, ai sensi dell’art. 7 comma 8 del Codice della Strada, hanno l’obbligo di riservare un’adeguata area alla sosta libera. Fanno eccezione le zone di particolare rilevanza urbanistica, che però devono essere opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta comunale, in cui sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. Tuttavia, sebbene la Giunta comunale abbia approvato in tal senso la delibera n. 241 del 12/12/2023 con la quale si delimita la ZPRU (Zona a Particolare Rilevanza Urbanistica), tale delimitazione appare assolutamente sproporzionata, comprendendo gran parte del centro abitato, senza alcuna concreta motivazione. In tal modo, la Giunta Colonna, con questo stratagemma, ha sottratto tutte le aree sottoposte a parcheggio a pagamento all’obbligo di prevedere adeguate aree adibite a parcheggio libero, all’interno di esse o nelle immediate adiacenze. Ecco come stanno le cose e come correre ai ripari.

L’improvvisazione con la quale la Giunta Colonna ha gestito e sta gestendo la questione dei parcheggi a pagamento, non è soltanto legata alla totale assenza di dialogo con la cittadinanza e, in particolare, con i residenti nelle zone destinate alle strisce blu, ma alla mancanza di rispetto della normativa del codice della strada e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, oltre ad una buona dose di spregiudicatezza.

E, infatti, una recente ordinanza della Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, la n. 20293/2024 ha stabilito alcuni importanti principi ai quali tutti i comuni devono uniformarsi.

Vediamo infatti i capisaldi di questa rilevante e decisiva pronuncia della Cassazione:

Nelle zone in cui assume l’esercizio di parcheggi con custodia, ai sensi dell’art. 7, comma 8, Codice della Strada, il Comune ha l’obbligo di riservare un’adeguata area alla sosta libera.

Ecco cosa stabilisce l’art. 7 comma 8 del Codice della Strada:

8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell’esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

Come si legge dal comma 8 dell’art. 7 CdS (sopra riportato), nella previsione di aree a parcheggio libero compensative di quelle a pagamento, fanno eccezione i casi in cui il parcheggio ricade in area pedonale, ZTL o zona “A”, oppure in zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta, in cui sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

Tale ultimo requisito, ha stabilito la Cassazione, cioè le “zone di particolare rilevanza urbanistica” va invece specificamente motivato.

Infatti, così si è espressa la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20293/2024, concludendo che nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, a fronte di una specifica contestazione dell’opponente che lamenti la mancata riserva di un’adeguata area destinata a parcheggio libero, grava sull’autorità amministrativa opposta la prova dell’esistenza di una delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo.

In sostanza, secondo la Corte, mentre è sufficiente includere parcheggi a pagamento nelle aree destinate a parcheggio ZTL, aree pedonali o zone “A”, per esonerare il Comune da responsabilità nell’eventualità di mancata previsione di zone di libera sosta, in caso di aree di rilevanza urbanistica, la sussistenza di esigenze particolari, tali da giustificare l’assenza di parcheggi liberi, va specificamente motivata, rappresentando un’eccezione alla regola generale.

IN SOSTANZA:

  1. L’articolo 7 del Codice della Strada stabilisce che, nel prevedere aree di sosta a pagamento o comunque con limiti di durata, il Comune deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio gratuito.

Tale obbligo non sussiste solo nelle seguenti aree:

  • zone pedonali;
  • zone a traffico limitato (ZTL);
  • agglomerati urbani di particolare pregio storico, artistico e di particolare pregio ambientale (ZONA A del Piano Regolatore Generale, che a Mola comprende il nucleo antico)
  • altre zone di rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta comunale, dove sussistano specifiche esigenze di traffico.

2) La Cassazione, con la sentenza n. 20293/2024, ha esaminato il ricorso di un automobilista multato per mancato pagamento della sosta a Catania. Il ricorrente sosteneva che le delibere comunali che istituivano le aree di sosta a pagamento non fossero adeguatamente motivate e che non ci fosse una ragionevole proporzione tra aree di sosta gratuite e a pagamento, come previsto dal Codice della Strada (art. 7 Cds).

La Suprema Corte ha stabilito che:

  • i Comuni, nel delimitare le aree di sosta a pagamento, devono motivare in modo specifico le esigenze che giustificano la scelta e dimostrare di aver effettuato una valutazione sulla proporzionalità tra aree gratuite e a pagamento;
  • non è sufficiente richiamare genericamente la normativa senza fornire una giustificazione concreta della scelta.

LA SITUAZIONE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI

A fronte di quanto finora riportato, il Comune di Mola presenta la seguente situazione:

  • Il Comune di Mola di Bari ha istituito parcheggi a pagamento nella zona ZTL (che comprende anche la zona A del Piano Regolatore Generale), tuttavia non ancora istituita perchè in attesa di autorizzazione ministeriale, come comunicato dal Sindaco Colonna nel corso della conferenza stampa del 22-10-25.
  • La Giunta comunale, con delibera n. 241 del 12/12/2023, oltre alla ZTL, ha istituito la ZPRU (Zona a Particolare Rilevanza Urbanistica), con ciò apparentemente sottraendosi all’obbligo di prevedere parcheggi liberi a compensazione di quelli istituiti a pagamento.

Di seguito ecco la delibera di Giunta comunale n. 241 del 12/12/2023:

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Ed ecco l’allegato integrale alla delibera 241/2023 che istituisce la ZPRU:

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  • Tuttavia, dall’esame della planimetria della ZPRU si nota con molta evidenza l’arbitrarietà nella definizione di tale zona a rilevanza urbanistica: infatti, essa comprende una parte molto rilevante del centro abitato, tuttavia SENZA alcuna adeguata motivazione, contravvenendo in tal modo alla regola stabilita dal codice della strada e alle pronunce della Corte di Cassazione.
  • Infatti, ecco quanto è MOLTO GENERICAMENTE previsto alle pagg. 18-19 nell’allegato alla delibera di Giunta comunale n. 241 del 12/12/2023 in relazione all’istituzione della ZPRU (Zone a Prevalente Rilevanza Urbanistica):

La perimetrazione della ZPRU è definita dal Comune con deliberazione della Giunta di approvazione del presente documento, e si rende necessaria quando devono essere attuate le misure di regolazione della sosta in deroga a quanto stabilito dall’art.7 c.8 sopra riportato circa la necessità di governare qualità e quantità della sosta in relazione a specifiche esigenze di tutela di alcune componenti di traffico e di mitigazione delle esternalità dovute all’aumento delle emissioni e l’abbassamento dei livelli qualitativi ambientali.
Le FIGURE 7 e 8 allegate al presente documento definiscono i limiti attuali individuati delle ZPRU per Mola di Bari e della frazione di Cozze.

Ecco di seguito la figura 7 che definisce la ZPRU dell’abitato di Mola di Bari:

Peraltro, nella delibera di Giunta comunale più volte richiamata (n. 241 del 12/12/2023) NULLA è scritto di più preciso, come ben si può osservare leggendo la delibera da noi riportata in maniera integrale.

In sostanza, come ben si può notare, senza un’adeguata motivazione, la Giunta comunale ha istituito la ZPRU che si estende sul territorio urbano dal limite est fino a Via D’Angiò – Via Toti ad ovest e dal confine demaniale marittimo fin quasi alla linea ferroviaria compresa tra il limite esterno ad est e Via Toti.

Questo significa che all’interno di questa vastissima area il Comune di Mola può istituire parcheggi a pagamento senza alcuna compensazione di aree a libera sosta all’interno delle aree blu o nelle immediate vicinanze: una previsione di riequilibrio stabilito dal codice della strada, art. 7 comma 8, che abbiamo richiamato più volte.

Tuttavia, come la Cassazione ha più volte richiamato, l‘estensione di una ZPRU deve essere proporzionata alla sua finalità e che un’estensione eccessiva, non giustificata da oggettive necessità di tutela del territorio, può essere ritenuta illegittima. La gestione delle ZPRU è demandata ai Comuni, che devono garantire una pianificazione che non comporti un eccessivo sacrificio per i residenti o altri soggetti legittimamente autorizzati. 

In particolare, la Cassazione civile Sez. VI, con ordinanza n. 24939 del 24 novembre 2014 ha stabilito che l’art. 7, comma 8, secondo periodo, del Codice della Strada, nel prevedere deroghe all’obbligo di predisporre parcheggi liberi in prossimità delle aree a sosta controllata, contempla un’ipotesi derogatoria ampia per le zone di particolare rilevanza urbanistica (ZPRU) opportunamente individuate e delimitate dalla giunta comunale, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. Tale previsione è tendenzialmente inclusiva di qualsiasi valutazione discrezionale dei Comuni, purché sorretta da adeguata motivazione ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, idonea ad escludere vizi di violazione di legge. La scelta discrezionale dell’amministrazione che qualifichi determinate vie come sature in ragione della presenza di significativi attrattori di traffico costituisce valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata.

In realtà, come abbiamo messo adeguatamente in rilievo riportando l’istituzione della ZPRU da parte della Giunta comunale, NON esiste alcuna adeguata motivazione nella definizione della perimetrazione rappresentata dalla figura 7 facente parte dell’allegato alla delibera di Giunta n. 241 del 12/12/2023.

Infatti, l’art. 7 comma 8 stabilisce che possano essere istituite dalla Giunta comunale Zone a prevalente rilevanza urbanistica (ZPRU), ma nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

E invece tali esigenze e condizioni particolari di traffico non sono state esplicitate dal provvedimento della Giunta comunale di Mola di Bari in alcun modo specifico.

In ogni modo, l’istituzione di una ZPRU deve comunque rispondere ai seguenti criteri:

  • Proporzionalità e ragionevolezza: Le zone di particolare rilevanza urbanistica devono essere definite con criteri di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela del territorio. Un’estensione eccessiva non è giustificabile e può violare i principi di ragionevolezza.
  • Tutela dei diritti: La Cassazione ha sottolineato che la definizione di ZPRU non deve comportare un sacrificio eccessivo per i residenti o per chi svolge attività legittime, garantendo sempre un equilibrio tra l’interesse pubblico e i diritti individuali.
  • Verifica della giustificazione: Le pronunce della Cassazione spesso si basano sulla valutazione della giustificazione dell’estensione della ZPRU. Un’estensione che non è supportata da oggettive ragioni di tutela o da un’effettiva necessità di regolamentazione, ma che invece mira solo a limitare la sosta o la circolazione, può essere giudicata illegittima. 
  • Delimitazione razionale: I Comuni devono definire i confini delle ZPRU con criterio di ragionevolezza, basandosi su dati oggettivi e giustificazioni concrete.
  • Valutazione del traffico e dell’urbanistica: La decisione di istituire e estendere una ZPRU deve essere supportata da un’analisi approfondita del traffico e delle condizioni urbanistiche dell’area.
  • Comunicazione e informazione: È fondamentale informare i cittadini delle motivazioni che hanno portato all’istituzione o all’estensione di una ZPRU, garantendo un processo trasparente e partecipativo, che a Mola NON C’E’ STATO.

CONCLUSIONI

Per tutti questi motivi, l’attuale Piano dei parcheggi a pagamento del Comune di Mola di Bari appare viziato da illegittimità per una perimetrazione della ZPRU NON motivata, come invece richiesto dal Codice della strada e dalle numerose pronunce della Cassazione.

Tale perimetrazione PRIVA di adeguata motivazione IMPEDISCE l’istituzione di parcheggi liberi compensativi previsti dal codice della strada all’art. 7 comma 8, in particolare nelle zone poste al di fuori della zona A (nucleo antico), come definita dal Piano Regolatore Generale di Mola, e dalla ZTL, che peraltro non risulta ancora approvata con provvedimento ministeriale, come evidenziato dallo stesso Sindaco di Mola nel corso della conferenza stampa del 22 ottobre 2025 e in successive comunicazioni del Comune di Mola.

Pertanto, al di là di ogni altra considerazione legata al numero di abbonamenti da riservare ai residenti, ai criteri di loro assegnazione, ecc., anche in considerazione della perdurante mancata attivazione della ZTL, il Comune di Mola ha l’OBBLIGO di istituire con immediatezza aree a parcheggio libero all’interno, o nelle immediate adiacenze, di tutte le aree previste a pagamento, da destinare prevalentemente ai residenti, con la sola eccezione della Zona A come tipizzata dal Piano Regolatore Generale, sebbene è fortemente indispensabile che si provveda con parcheggi compensativi anche per quest’area, trattandosi di zona totalmente priva di possibilità per i residenti di trovare parcheggio al di fuori di essa nelle adiacenze.

Se invece l’attuale provvedimento di istituzione delle aree a pagamento resterà congelato alle decisioni già prese, assisteremo ad un’onda ingovernabile di traffico che si propagherà dalle aree a pagamento verso le zone adiacenti congestionate e già contese.

Tutto al fine di sfuggire alla tagliola, impossibile da sostenere, di un’esosa gabella giornaliera a carico dei residenti, che può raggiungere fino a 13 euro al giorno, come abbiamo più volte spiegato nei nostri articoli, in funzione del numero delle ore assoggettate a pagamento nella stagione considerata invernale (dal 16 settembre al 31 maggio: 10 ore giornaliere sottoposte a tariffa) e nella stagione considerata estiva (dal 1 giugno al 15 settembre: 13 ore giornaliere sottoposte a tariffa).

L’ONDA CAOTICA CHE, IN ASSENZA DI PARCHEGGI COMPENSATIVI PER I RESIDENTI E DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE, PRODURRA’ MALESSERE SOCIALE E IL POSSIBILE FALLIMENTO DEL SERVIZIO

Un’onda caotica che provocherà malessere, malcontento sociale e scontro tra cittadini per accaparrarsi gli spazi già super intasati situati a ridosso delle aree a pagamento, peraltro in assenza di veri “parcheggi polmone”, di autosilos e di navette: tutte mancate scelte delle due Giunte Colonna che ora vengono inesorabilmente al pettine, denotando cattiva organizzazione, nessuna visione programmatoria del territorio, scelte arbitrarie, con l’unico scopo di fare cassa e di introdurre pessimi ed irrazionali servizi come questo.

Il risultato finale potrebbe ricalcare quello già fallimentare del precedente appalto: le zone blu rimanevano molto spesso desolatamente vuote per “migrazione” dei residenti in quelle aree verso le aree adiacenti, con forti intasamenti a ridosso delle due zone.

La ditta appaltatrice fu costretta a rinunciare all’appalto per la scarsità degli introiti, privando Mola di un servizio importante, se però esercitato correttamente.

E anche stavolta stanno per ripetersi gli stessi gravi errori, con l’aggravante di una normativa a disposizione molto più chiara e con la presenza di strumenti tecnologici di controllo e pagamento ben più evoluti.

Ma il Sindaco Colonna e la sua Giunta hanno la forte tendenza, nonché il grave difetto, a NON ascoltare i cittadini e la stampa.

Questa pessima attitudine sta provocando da quasi otto anni a questa parte il decadimento della vita civile di Mola di Bari. E con essa il forte peggioramento della qualità della vita di tutti i molesi.

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