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LA LEGGE REGIONALE SULLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPRODA IN 3^ COMMISSIONE CONSILIARE, CON I RAPPRESENTANTI DEI TECNICI MOLESI

data:

Mercoledì 7 febbraio si è tenuta una riunione della 3a Commissione consiliare che si occupa prevalentemente di Urbanistica e Lavori pubblici, avente ad oggetto l’audizione degli ordini professionali e delle associazioni in relazione alla Legge 36/2023 della Regione Puglia sulla ristrutturazione edilizia. Ecco cosa prevede la legge, con un resoconto della seduta.

All’incontro era assente il Sindaco, nonché Assessore ad interim ad Urbanistica e LL.PP., come pure nessuna presenza vi è stata da parte dell’Ufficio Tecnico comunale.

La Legge 36/2023 è così intitolata: “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”.

ECCO COME FUNZIONA LA LEGGE REGIONALE SULLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Dal sito della Regione Puglia:

La nuova legge regionale, che sostituisce il “Piano casa”, prevede incentivi volumetrici per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia al fine di promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente nonché allo scopo di incentivare interventi di edilizia residenziale sociale. Gli incentivi volumetrici sono previsti in caso di ampliamento di edifici esistenti, in caso di demolizione e ricostruzione e di delocalizzazione delle volumetrie rinvenienti dalla demolizione di edifici esistenti. Gli incentivi volumetrici possono essere concessi una tantum e nei seguenti limiti:

il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 300 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti in zone residenziali da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;

il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti in zone rurali che non comportano la modifica della destinazione d’uso;

il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti in zone residenziali, da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;

il 35 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200 metri cubi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti in zone rurali, che non comportano la modifica della destinazione d’uso;

il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di delocalizzazione in aree edificabili delle volumetrie rivenienti dalla demolizione di manufatti interessati da vincoli paesaggistico-ambientali da destinare alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti (art.2).

L’art. 3 fissa le condizioni per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, l’art. 4 riguarda gli ambiti di intervento, mentre l’art.5 elenca le tipologie di edifici esclusi dall’applicazione della legge. L’art. 6 consente ai Comuni di riduzioni e/o esclusioni dell’IMU o di altre imposte comunali nonché la completa esenzione dal contributo di costruzione in caso di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, con una quota non inferiore al 35 per cento degli alloggi riservata a locazione a canoni agevolati. I Comuni stabiliscono le modalità di convenzione (di durata ventennale) nonché le modalità di determinazione del canone di locazione, del canone di locazione con patto di futura vendita e del prezzo massimo di vendita degli stessi.

L’art. 7 fissa entro il 31 gennaio di ogni anno il termine ultimo per i Comuni entro cui pubblicare l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge relativi all’anno precedente. L’elenco dovrà contenere indicazioni relative alla localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico o di demolizione e ricostruzione, all’entità del volume originario e la consistenza dell’incremento volumetrico autorizzato e alle modalità di utilizzo delle risorse.

L’art. 8 prevede l’abrogazione del capo I e degli articoli 11 e 14 della legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 (Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 “Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”).

Tra le disposizioni diverse, l’art. 9 riguarda la modifica dell’articolo 13 della L.R. 34/2023 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025); l’art. 10 contiene norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, che prescrivono ai Comuni l’impiego del 15 per cento dei proventi annuali derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, nonché dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali all’abbattimento delle barriere architettoniche, pena l’esclusione dai finanziamenti e dai trasferimenti regionali di bilancio autonomo.

I CONTENUTI DELLA RIUNIONE DI TERZA COMMISSIONE CONSILIARE DEL 7 FEBBRAIO

In apertura della riunione di 3a Commissione consiliare, il presidente Matteo Ranieri ha chiesto se sia opportuno che, sul nostro territorio comunale, la legge venga applicata a tutte le zone tipizzate dal Piano Regolatore Generale (PRG) vigente.

L’ing. Gaspare Amante, in rappresentanza dell’Associazione locale AGIAM (Geometri, Ingegneri, Architetti) è intervenuto sottolineando la necessità di distinguere all’interno delle zone B (B1, B2 B3 B4) quali debbano essere sottoposte alle perimetrazione e quali no.

Il geom. Francesco Lestingi, per il Collegio Geometri della provincia di Bari, ha evidenziato l’aspetto economico di tale opportunità, riconoscendo un costo elevato derivante dalla applicazione della legge.

L’ing. Angela Maria Biancofiore, per l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari, ha condotto un intervento a favore della applicazione a tutte le zone omogenee del PRG, richiedendo al contempo l’istituzione di un tavolo tecnico per la discussione della legge.

Era altresì presente l’arch. Domenico Gialò, fiduciario a Mola per l’Ordine degli Architetti di Bari, che ha convenuto sulla necessità di un tavolo tecnico oltre a richiedere la tutela dei caratteri tipologici e morfologici della città.

L’associazione GAMM (Gruppo Architetti Metropolitani Mola di Bari), rappresentata in terza commissione dall’ arch. Marilena Delre, ha sottolineato l’importanza della perimetrazione per l’applicazione della Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36 rispetto alla pianificazione territoriale, che nel nostro paese è in forte ritardo rispetto alle normative vigenti (adeguamento PPRT, PUG). E quindi, a parere dell’arch. Delre, si rende necessario sovrapporre tutti i piani adottati e in via di adozione affinché non si verifichino condizioni di illegittimità in corso d’opera.

È necessario salvaguardare nelle zone con caratteri tipologici e morfologici ancora autentici, tutti gli edifici e l’ambiente (cortine, atri, alberi di pregio).

Sarebbe un segno di forte responsabilità rispetto alla tutela del territorio avere linee guida e disciplinari univoci e non interpretabili.

L’arch. Delre a nome del GAMM, oltre a chiedere la pubblicazione del DPRU (Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana) sul sito del comune, per uno sviluppo urbano sostenibile, ha quindi richiesto l’istituzione di un tavolo tecnico permanente non solo a supporto della legge regionale ma anche per la redazione delle linee guida, perché i tecnici che operano sul territorio ne abbiano una conoscenza più dettagliata e possano essere supportati da associazioni culturali che se ne occupino dal punto di vista storico – ambientale. Una partecipazione veramente attiva dell’associazionismo locale, non solo di quello tecnico, che finora non è mai stato per davvero coinvolto nelle scelte urbanistiche, se non per dichiarazioni di principio o per strumenti operativi, come il declamato Ufficio di piano, mai partiti.

Gli interventi dei commissari sono stati quelli di Domenico Vavallo, Vito Orlando, Vincenzo Chiarelli, Giuseppe Calabrese e Leonardo Losito.

I tre commissari di minoranza hanno chiesto anch’essi l’istituzione di un tavolo tecnico, sottolineano la mancata presenza del Sindaco e del Caposettore.

Peraltro, Vavallo ha fatto riferimento ad una bozza dell’Ufficio tecnico comunale in cui si escluderebbero dall’applicazione della legge le zone E (agricole): una bozza finora non in possesso delle associazioni tecniche, almeno non di tutte. Ranieri ha risposto che si tratta soltanto di una bozza e che, quindi, nulla è stato deciso.

Calabrese è intervenuto chiedendo perché il costo degli immobili a Mola sia così alto e si è detto favorevole alla costituzione del tavolo tecnico.

Losito ha comunicato l’impossibilità del Sindaco ad intervenire nella commissione e anch’egli ha aderito alla proposta di istituzione del tavolo tecnico.

Sicuramente, tenuto conto dell’importanza dell’argomento, la 3a Commissione consiliare tornerà a riunirsi sui criteri di applicazione della legge sul territorio comunale.

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