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Mola di Bari

MARTUCCI, DECINE DI MILIONI DI LITRI DI PERCOLATO FINITI NELLA FALDA: IL SINDACO DI MOLA PRESENTI ALLA PROCURA DENUNCIA PER INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE

data:

Il processo che nel 2018 mandò tutti assolti, si celebrò applicando la normativa precedente alla Legge 68 del 22 maggio 2015 sui reati ambientali. Ora, con la legislazione vigente, è possibile accertare lo stato di “compromissione e di deterioramento ambientale” del sito Martucci e della zona circostante – punito dall’art. 452 bis codice penale (Inquinamento ambientale) e, nei casi più gravi, dall’art. 452 quater codice penale (Disastro ambientale) – a causa della perdita nel sottosuolo, e quindi nella falda acquifera, di almeno 20 milioni di litri di percolato, come da relazione ARPA del 2019 – senza la necessità di un superamento dei parametri di contaminazione e di rischio previsti dal Testo Unico Ambientale  (D.Lgs. 152/2006). Dopo la lettera già inviata nello scorso aprile ai quattro Sindaci dell’Area Vasta Martucci, ecco una nuova proposta di “Mola Libera” per superare l’attuale situazione di stallo. Ma, al di là della soluzione giuridica che proponiamo, con l’indispensabile azione di denuncia alla Procura della Repubblica, è indispensabile la volontà politica dei Sindaci e dei consiglieri comunali, affinché esercitino forti pressioni sui loro referenti politici regionali, in particolare organizzando una grande manifestazione popolare da tenersi a Bari, con lo scopo di indurre Emiliano a mettere la parola fine a Martucci, a cominciare dalla messa in sicurezza permanente dell’intera discarica.

La nuova legislazione in materia di reati ambientali, che in realtà è ormai quasi decennale, non è mai stata applicata nel caso specifico alla questione Martucci.

Infatti, il processo penale – tenutosi a seguito della denuncia di Domenico Lestingi, l’ex operaio della Lombardi ecologia, che con un’azione eclatante provocò nell’aprile 2012 l’indagine giudiziaria – si svolse senza poter far ricorso al codice penale come innovato dalla Legge 68/2015, poichè, come è ben noto, si viene giudicati con la legislazione vigente all’atto della commissione dei fatti per i quali vi è il rinvio a giudizio, per il principio giuridico del “tempus regit actum“.

Vediamo come e perchè, invece, il ricorso alla vigente legislazione, in presenza della “fuga di percolato” nel sottosuolo come prospettata da ARPA nell’ottobre 2019, cioè dopo la sentenza del processo (maggio 2018), potrebbe segnare un punto di svolta:

In particolare, l’art. 452 bis del codice penale (Inquinamento ambientale), introdotto dalla Legge 68/2015, così stabilisce:

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.”

L’art. 452 quater codice penale (Disastro ambientale), anch’esso introdotto dalla Legge 68/2015, così prevede:

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

2. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Successivamente è intervenuta la fondamentale sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 50018 del 19/09/2018, che ha testualmente affermato quanto segue:

“Sarebbe errato ritenere che per potersi affermare la sussistenza del reato previsto dall’art. 452 bis cod. pen. si debba necessariamente accertare che ci si trovi di fronte ad un sito contaminato, secondo la definizione di cui all’art. 240, lett. e), D.Lgs. 152 del 2006, testo normativo i cui concetti, elaborati in un differente contesto e a diversi fini, in assenza di specifica previsione, non possono essere richiamati per definire gli elementi costitutivi del delitto introdotto dalla successiva L. 22 maggio 2015, n. 68, come questa Corte ha già riconosciuto nelle decisioni infra immediatamente citate. Quanto al particolare profilo qui esaminato, deve osservarsi che l’art. 240 D.Lgs. 152 del 2006 e le definizioni in esso contenute valgono a disciplinare l’attività di bonifica dei siti quale prevista dal Titolo V del decreto, in relazione ai profili di rischio sanitario e ambientale sulla salute umana derivanti dall’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate. Con riguardo al reato di inquinamento ambientale, deve invece affermarsi il principio secondo cui il delitto di danno previsto dall’art. 452- bis cod. pen. (al quale è tendenzialmente estranea la protezione della salute pubblica) ha quale oggetto di tutela penale l’ambiente in quanto tale e postula l’accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 ss. D.Lgs. 152 del 2006”.

Pertanto, in base alla Legge 68/2015, con l’introduzione degli artt. 452 bis e quater c.p., e alla luce della sentenza della Cassazione Penale, sez. III, n. 50018, sopra citata, i 4 Sindaci dell’Area Vasta Martucci possono senz’altro procedere a denunciare alla Procura della Repubblica di Bari lo stato di grave inquinamento ambientale del sito Martucci e del suo territorio circostante, come da Relazione di sopralluogo del 4 ottobre 2019 approntata dall’ARPA Puglia in riferimento al Lotto III, firmata dall’ing. Gravina, che così riporta:

 “(…) Non è eseguita la manutenzione del corpo di discarica, non vi è una continuità idraulica tra la guaina impermeabile temporanea e la canaletta di raccolta delle acque meteoriche con conseguente dispersione al suolo delle acque meteoriche incidenti, la canaletta di raccolta delle acque meteoriche risulta parzialmente danneggiata e non manutenuta, il profilo della discarica, per gli assestamenti occorsi nel tempo, non consente il corretto deflusso delle acque meteoriche incidenti, nulla è dato conoscere sulla gestione del percolato”- “Considerando sicura una produzione di percolato dall’abbancamento dei rifiuti, anche alla luce della contemporanea produzione di biogas dalla stessa, ed ipotizzando, par la presenza della copertura temporanea impermeabile in HDPE, una produzione giornaliera, per ettaro di discarica, di 1 mc, si ritiene possano essere stati prodotti, dalla data del sequestro ad oggi, approssimativamente 20.000 mc di percolato”.

– “Per quanto attiene il Lotto I della discarica in atti, al pari del Lotto III non si hanno informazioni sulla gestione del percolato eventualmente prodotto”.

Ecco la relazione ARPA in versione integrale:

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Ricordiamo che 20.000 mc (metri cubi) di percolato corrispondono a 20 milioni di litri e che, di recente, lo stesso ing. Gravina, che all’epoca della stesura della relazione sopra evidenziata ricopriva il ruolo di Direttore Generale ARPA (oggi in quiescenza), in una manifestazione pubblica tenutasi a Conversano mesi addietro, non solo ha confermato il volume stimato di produzione in 20 milioni di litri di percolato nel 2019, ma ha attualizzato tale stima in 35-40 milioni di litri odierni, in perdurante assenza di qualsivoglia estrazione fin dal 2012, e mai rinvenuti nei pozzi di raccolta e, quindi, sostanzialmente finiti nel sottosuolo e pertanto nella falda acquifera.

Una tale dichiarazione va oltre l’applicazione del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), trovando invece fondamento e conferma nella sentenza della Cassazione del 2018, e, pertanto, non comporta la complessa procedura per arrivare all’accertamento del sito contaminato, previo il superamento delle CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) e delle CSR (Concentrazione Soglia di Rischio).

Un superamento che a Martucci probabilmente non si avrà mai.

Infatti, come evidenziato nella relazione peritale del CTU ing. Boeri, tenuta nel corso del processo penale conclusosi con l’assoluzione di tutti gli imputati per “disastro innominato” (art. 434 c.p.), siamo infatti in presenza di una falda acquifera enorme e, pertanto, le analisi delle acque producono risultati al di sotto dei valori fissati dal Testo unico ambientale a causa dell’effetto di fortissima diluizione provocato dalla portata della falda sul percolato, che fuoriesce dal corpo della discarica e penetra nel sottosuolo, oltre alla pratica impossibilità di “pescare” campioni di acqua da analizzare nei punti specifici di immissione del percolato nella falda.

Così si pronunciò l’ing. Boeri nella sua perizia:

“Il non superamento delle CSC non deve sminuire la gravità del danno ambientale provocato dalla interazione fra acque di falda e percolato di discarica che, in presenza di un acquifero di importanza regionale, garantisce appunto una diluizione degli inquinanti e un loro relativamente rapido trasporto e degradazione. Tale ingente massa d’acqua maschera quindi l’entità dell’impatto che però, occorre sottolinearlo, va comunque a depauperare una risorsa di importanza regionale”.

In definitiva, appare ormai indispensabile procedere con estrema urgenza alla denuncia alla Procura della Repubblica ai sensi della Legge 68 del 22 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale gli artt. 452 bis (Inquinamento ambientale) e 452 quater (Disastro ambientale), successivamente alla commissione dei fatti nell’instaurarsi del processo per “disastro innominato” (art. 434 c.p.), che mandò assolti gli imputati con sentenza del 10 maggio 2018.

La denuncia, con la notizia di reato costituita dalla relazione ARPA del 2019 e del successivo mancato ritrovamento del percolato nei pozzi di raccolta (“reato continuato” e pertanto non prescritto), come risulta da numerosi altri resoconti, e quindi con il certo deflusso di tale liquido tossico e cancerogeno nel sottosuolo, in base al principio dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale, dovrebbe indurre la Procura della Repubblica all’apertura di una nuova indagine giudiziaria su fatti nuovi rispetto a quelli esaminati dal Tribunale di Bari e giudicati con la pronuncia del 2018.

Peraltro, l’instaurarsi di una nuova azione giudiziaria, dovrebbe ulteriormente spingere il Presidente della Giunta Regionale a prendere immediate decisioni per la risoluzione anticipata del contratto di concessione – in essere con la Progetto Gestione Bacino Bari 5, stipulato in data 28 maggio 2012, di durata quindicennale – per motivi di “pubblico interesse” (si tratta di una delle causali, contenute nel contratto di concessione, per le quali si può procedere alla risoluzione anticipata del predetto contratto) connaturati appunto con la presenza di un vasto inquinamento ambientale che, per la sentenza della Cassazione n. 50018 del 19-09-2018, prescinde dal superamento delle CSC e CSR, richiesto invece nella procedura stabilita dall’art. 240 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

E, quindi, Emiliano, allo stesso tempo, verrebbe in tal modo spinto a prendere immediate decisioni per la messa in sicurezza permanente e la bonifica dell’intera discarica, con la cessazione di ogni attività di trattamento rifiuti e con la rinuncia ad ogni ipotesi di future soluzioni connesse al ciclo dei rifiuti (ad esempio, termovalorizzatore).

A tutto questo deve, in ogni caso, accompagnarsi una vasta azione a sostegno di tale impostazione, con l’impegno diretto del Sindaco di Mola, della Giunta e dell’intero Consiglio comunale – e auspicabilmente dei Sindaci, delle Giunte e dei Consigli degli altri comuni dell’Area Vasta Martucci – per la dichiarazione dello stato di mobilitazione popolare, con l’organizzazione di uno sciopero generale cittadino di tutte le categorie produttive e con contestuale manifestazione, pacifica ma risoluta, per le vie centrali di Bari.

Una manifestazione con migliaia di cittadini in corteo fin sotto le stanze della Presidenza della Giunta Regionale, con l’obiettivo di ottenere un pronunciamento immediato e chiaro della Regione Puglia sulla reale volontà politica di mettere fine, una volta per tutte, e con le giuste e tempestive decisioni operative, al triste e pluridecennale capitolo nefasto della discarica Martucci.

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