Nel suo ultimo comunicato stampa l’Associazione “Chiudiamo la discarica Martucci”, nell’allegare la recente sentenza del Consiglio di Stato dell’11 marzo 2026, commenta con toni trionfalistici tale la pronuncia. Ma delle due l’una: Farella, Presidente del sodalizio, non l’ha capita; oppure la “vende” per una grande conquista. In realtà, la sentenza dichiara improcedibile il ricorso in appello degli avvocati ambientalisti schierati a tutela dei Comuni di Conversano e Mola, e quindi in sostanza lo respinge. “Mola Libera” spiega ai lettori la sentenza, dal punto di vista giuridico e sostanziale, e chiarisce perchè non è affatto vero, come sostiene Farella, che la Regione Puglia abbia dichiarato chiuso definitivamente il Lotto 2 della discarica, con la delibera di Giunta n. 130 del 11.02.2025. Insomma, è ora di finirla con la propaganda politica su questa questione così delicata e impattante sull’ambiente e la salute delle popolazioni. E’ necessaria chiarezza, trasparenza e corretta informazione da parte delle associazioni ambientaliste. E in questo caso vengono invece alla luce incompetenza giuridica e strumentalizzazione di parte.
Pubblichiamo innanzitutto il comunicato stampa dell’Associazione “Chiudiamo la discarica Martucci”:
E quindi ecco la sentenza del Consiglio di Stato alla quale il comunicato fa riferimento, con la precisazione che le sottolineature e i diversi colori in evidenza sono stati inseriti dall’Associazione Chiudiamo la discarica Martucci, non dalla nostra redazione:
ED ECCO LA NOSTRA ANALISI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 130 DEL 11/02/2025.
SI TRATTA DI UN ESAME COMPLETAMENTE DIVERSO DA QUELLA DELL’ASSOCIAZIONE “CHIUDIAMO LA DISCARICA MARTUCCI”
La sentenza del Consiglio di Stato (n. 01852/2024) riguarda il ricorso proposto dal Gruppo di Intervento Giuridico Odv contro la Regione Puglia per l’annullamento di alcune parti del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) (pp. 1-2).
Ecco una sintesi dei punti principali:
L’oggetto della controversia
L’associazione ambientalista aveva impugnato la delibera del 2021 che approvava il Piano rifiuti, contestando in particolare le disposizioni relative alle discariche di Conversano (Contrada Martucci) e Corigliano d’Otranto (p. 3). I motivi di ricorso includevano violazioni della normativa ambientale (nazionale ed europea), difetto di istruttoria e violazione del principio di precauzione (p. 6).
Il giudizio di primo grado (TAR)
Il TAR Puglia aveva già dichiarato il ricorso del Gruppo di avvocati inammissibile per:
- Carenza di legittimazione e interesse: la lesione è stata ritenuta solo eventuale e non concreta (p. 4).
- Natura dell’atto: il Piano è stato qualificato come atto di alta amministrazione con natura generale, non direttamente lesivo di posizioni individuali (p. 4).
- Genericità: le censure sono state giudicate troppo vaghe e prive di argomentazione analitica (pp. 4-5).
La decisione del Consiglio di Stato
Nonostante l’appello proposto per ribaltare la sentenza del TAR, il Consiglio di Stato ha dichiarato il gravame improcedibile (p. 8), accogliendo l’eccezione formulata strumentalmente dalla Regione e non certo dagli avvocati ambientalisti, come fa intendere il comunicato di “Chiudiamo la discarica”.
La ragione risiede nella sopravvenuta carenza di interesse: infatti, nelle more del giudizio (febbraio 2025), la Giunta Regionale ha approvato una nuova delibera (n. 130) che ha integralmente sostituito i documenti del Piano oggetto di impugnazione (p. 7). Poiché gli atti contestati hanno perso ogni effetto giuridico, il giudice non ha potuto procedere all’esame del merito (p. 8).
In poche parole, se l’amministrazione emette un nuovo atto durante il processo che sostituisce quello vecchio, il ricorrente deve impugnare anche quello. Se non lo fa, il ricorso originario diventa inutile e quindi improcedibile.
In sostanza, il Consiglio di Stato non poteva ammettere il ricorso essendo cambiato il petitum, cioè la corrispondenza Chiesto/Pronunciato: il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (“petitum”), che delimita il perimetro entro cui il giudice amministrativo può agire.
Il petitum (ovvero l’oggetto della domanda: in questo caso, la richiesta di dichiarare illegittimo il Piano regionale rifiuti nella parte che riguarda Martucci) subisce un’evoluzione necessaria per evitare che il ricorso diventi inutile, dovendo adeguarsi al nuovo atto approvato dalla Pubblica Amministrazione.
In termini tecnici, non si parla di un semplice “cambio” spontaneo, ma di un adeguamento che avviene solitamente attraverso i motivi aggiunti. Ecco cosa succede:
- L’atto sopravvenuto: Se la PA sostituisce l’atto (ad esempio con una convalida, una ratifica o una nuova decisione che assorbe la precedente), il primo atto perde efficacia.
- L’onere del ricorrente: Il cittadino non può limitarsi al vecchio ricorso, perché impugnerebbe un atto che non esiste più. Deve impugnare il nuovo atto entro i termini di decadenza (solitamente 60 giorni) tramite motivi aggiunti nello stesso processo.
In sintesi: l’interesse al ricorso si sposta sul nuovo atto. Se non lo si impugna con i motivi aggiunti, il ricorso originale viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed è proprio quanto è accaduto con la sentenza del Consiglio di Stato in discorso,
E infatti, l’esito finale è stato: Appello improcedibile (p. 8): quindi, impossibilità di giudicare nel merito da parte del Consiglio di stato l’appello degli avvocati ambientalisti.
La sostituzione del Piano con la Delibera n. 130 dell’11 febbraio 2025 è stata motivata dalla necessità della Regione Puglia di aggiornare l’assetto impiantistico e normativo per rispondere a nuove esigenze tecniche emerse dopo il 2021 (p. 7).
A questo link è possibile scaricare in versione integrale la Delibera di Giunta regionale n. 130 dell’11 febbraio 2025:
Le principali ragioni tecniche del cambiamento includono:
- Variazione dell’assetto impiantistico: La modifica ha riguardato specificamente il segmento della filiera dello smaltimento in discarica e degli impianti TMB (Trattamento Meccanico Biologico), ricalibrando i volumi e le localizzazioni necessarie per la chiusura del ciclo dei rifiuti.
- Gestione dei volumi indisponibili: È emersa l’esigenza di sostituire quote di volumi di discarica che, pur essendo previste nel piano originale del 2021, erano diventate tecnicamente o amministrativamente indisponibili a seguito di successive valutazioni.
- Aree non idonee: Sono stati ridefiniti i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di recupero e smaltimento, aggiornando l’Allegato B del Piano (p. 7).
- Obiettivi di Economia Circolare: L’aggiornamento è servito a rendere il documento più coerente con i nuovi target di raccolta differenziata e riciclaggio, puntando a ridurre il conferimento in discarica come previsto dalle normative europee recepite nel periodo.
Questo aggiornamento tecnico ha prodotto l’effetto giuridico di “cessazione della materia del contendere” nel processo: essendo il nuovo Piano del 2025 sostitutivo di quello del 2021, il giudice non ha potuto pronunciarsi sulla legittimità di un atto che non era più in vigore (p. 8).
Leggendo con attenzione i passaggi del documento (pagine 3 e 7), la situazione tecnica delineata è la seguente:
- Riattivazione confermata (non stop): La deliberazione n. 68/2021 (quella impugnata) prevedeva esplicitamente la riattivazione e la successiva chiusura delle vasche di Contrada Martucci (p. 3).
- Modifica, non cancellazione: La Delibera n. 130 del 2025 non ha “chiuso” il sito, ma ha approvato documenti sostitutivi (Allegato A “Scenario di Piano”) che modificano i paragrafi 7.3 e 8.3 del piano originale (p. 7).
- L’improcedibilità: Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile non perché la discarica sia stata chiusa, ma perché l’atto impugnato (il Piano del 2021) è stato sostituito integralmente da un nuovo provvedimento (quello del 2025) (p. 8).
In termini pratici, questo significa che il giudizio sulla legittimità della riapertura di Martucci non è stato risolto nel merito, ma “scavalcato” dall’adozione di un nuovo atto che l’associazione ambientalista avrebbe dovuto eventualmente impugnare e che non ha impugnato.
La Delibera di Giunta Regionale n. 130 dell’11 febbraio 2025 non contiene una dichiarazione testuale di “non riapertura” definitiva delle vasche A e B del Lotto 2 della discarica Martucci. Al contrario, è proprio l’assenza di tale esplicita garanzia che ha generato il contenzioso e le recenti proteste dei Comuni coinvolti.
Dall’analisi degli atti e del contesto tecnico della delibera, emerge quanto segue:
- Sostituzione, non cancellazione: La DGR 130/2025 ha approvato l’aggiornamento dello “Scenario di Piano” (Allegato A) e dei criteri per le aree non idonee. Tuttavia, essa ha mantenuto l’impostazione generale del Piano Rifiuti del 2021 che prevedeva la possibilità tecnica di utilizzo delle vasche.
- La richiesta dei Sindaci (Gennaio 2026): Il fatto che i sindaci di Mola di Bari e Conversano abbiano scritto ufficialmente alla Regione nel gennaio 2026 (quindi quasi un anno dopo la delibera in questione) chiedendo di “acclarare in maniera definitiva la chiusura del Lotto II” dimostra che la Delibera 130/2025 non ha sancito formalmente tale chiusura.
- Improcedibilità del ricorso: Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile proprio perché il nuovo atto (la DGR 130/2025) ha “sostituito” il precedente, creando un vuoto decisionale sul merito: il giudice non ha potuto dire se la riapertura fosse legittima o meno perché l’atto impugnato non esisteva più, ma il nuovo atto non ha risolto il problema alla radice.
In sintesi: la delibera 130/2025 è un atto di aggiornamento tecnico che ha ridefinito i flussi di smaltimento regionali, ma non ha recepito l’istanza di chiusura tombale del Lotto 2 richiesta dal territorio, lasciando la questione ancora aperta a livello amministrativo.
In sostanza, a riprova che purtroppo la riapertura del lotto 2 non è affatto scongiurata, vi è l’inciso specifico contenuto nella revisione del Piano, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 130 del 11/02/2025, a pag. 133:
“Alla luce di quanto su riportato si registra, allo stato, un ritardo nell’attuazione del Piano che prevedeva l’entrata in esercizio e la chiusura delle vasche A e B e del lotto III entro dicembre 2025”.
Come ben si può notare, l’utilizzo dell’indicativo imperfetto del verbo “prevedere” (prevedeva), serve a descrivere un’azione o una condizione stabilita nel passato dal Piano. Pertanto, quel “ritardo” potrebbe essere rimasto da colmare a parere degli organi regionali: e quindi si capisce bene che, in sostanza, la data del 31.12.2025 non è stata fissata come ultimativa nella variazione, ma è una data che potrebbe ancora essere facilmente traslata in avanti con un’ulteriore delibera di Giunta Regionale, come avvenuto per altri siti di smaltimento.
Peraltro, la Delibera di Giunta Regionale n. 130 dell’11 febbraio 2025 non contiene un punto che dichiari la discarica Martucci come “non idonea” in termini assoluti.
Al contrario, la delibera ha approvato l’aggiornamento dell’Allegato B (relativo proprio ai criteri per le aree non idonee), ma senza inserire il sito di Conversano tra quelli incompatibili con la localizzazione di impianti.
Ecco i dettagli tecnici emersi dall’atto:
- Aggiornamento dei criteri, non dei siti: La delibera ha modificato i criteri generali per definire le aree non idonee a livello regionale, ma non ha applicato tali criteri al sito Martucci in modo da sancirne l’esclusione definitiva.
- Mancata ricezione delle istanze locali: Nonostante le forti pressioni dei sindaci di Mola di Bari e Conversano, che chiedevano di dichiarare l’area non idonea a causa dei rischi ambientali e sanitari documentati, la Regione ha scelto di mantenere lo status quo tecnico.
- Conseguenze legali: Proprio perché la delibera non ha dichiarato l’inidoneità, i comitati e i comuni hanno continuato la loro battaglia legale e politica, culminata in manifestazioni e diffide anche dopo l’approvazione dell’atto.
In breve: la delibera 130/2025 è l’atto che ha evitato di dichiarare l’inidoneità del sito, limitandosi a una revisione tecnica dei parametri che, nei fatti, lascia ancora aperta la porta a possibili utilizzi futuri o gestioni transitorie delle vasche, salvo nuovi provvedimenti di chiusura definitiva entro il termine del 31 dicembre 2025, che tuttavia, alla scadenza di tale data NON ci sono stati.
CONCLUSIONI
In definitiva, dal documento dell’Associazione “Chiudiamo la discarica” emerge una preoccupante “manipolazione” di un’importante sentenza del Consiglio di Stato, utilizzata impropriamente e maldestramente a fini squisitamente propagandistici.
Questa metodologia, coniugata con una scarsa attitudine all’esatta comprensione del contenuto giuridico della sentenza, serve quale “arma di distrazione di massa” per far credere ad una soluzione politico-amministrativa della questione Martucci, che non solo non vi è stata, ma che si vorrebbe come già risolta addirittura nel febbraio 2025, cioè oltre un anno fa… senza che, ovviamente, nessuno se ne sia accorto...
Rifondare l’associazionismo ambientalista si può, anzi si deve.




