Nell’interpellanza odierna al Sindaco e all’Assessore Berlen, il consigliere M5S, nel richiamare il contributo di “Mola Libera” nell’aver portato alla luce un parere dell’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione per un caso analogo a quello molese, chiede alla Giunta di prendere atto dell’illegittimità della convenzione con il Politecnico di Bari relativa al nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG).
Riceviamo dal consigliere Michele Daniele l’interpellanza presentata nella seduta odierna (30-09-19) di Consiglio comunale (letta in sua assenza dal consigliere Giangrazio Di Rutigliano) e pubblichiamo:
Mola di Bari, 25 Settembre 2019
Al Preg.mo MARIO LEPORE, PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
Al Preg.mo GIUSEPPE COLONNA, SINDACO DI MOLA DI BARI
Al Preg.mo NICO BERLEN, ASSESSORE ALL’URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
INTERPELLANZA
Oggetto: Chiarimenti rispetto al percorso approvato del PUG
PREMESSO CHE
- Già un anno fa, in occasione dell’esposizione dell’Assessore Berlen in Commissione Urbanistica del percorso scelto da questa amministrazione relativamente all’adozione del PUG, esprimevo delle perplessità sulla legittimità di tale percorso, specificatamente sull’affidamento diretto dato ad un ente pubblico di attività configurantesi come normali servizi professionali.
- Altra perplessità espressa era relativa alla pratica di frammentare le attività necessarie per la redazione del PUG in N incarichi di ridotto importo, pratica deprecata e dichiarata illegittima da svariate sentenze in quanto tesa ad aggirare i limiti imposti dalla normativa sugli appalti.
- Per superare tali difficoltà avevo suggerito di richiedere un parere preventivo all’ANAC sulla regolarità del percorso ipotizzato.
- Effettivamente tale suggerimento è stato trasformato in obbligo ad adempiere da parte di questa amministrazione in quanto è stato inserito esplicitamente nella Delibera di Consiglio n.37 del 28.12.2018, obbligo che recita esplicitamente, al punto 3a: “di acquisire il parere dell’ANAC e di qualsiasi altro parere necessario e prescritto in materia di appalti”.
RILEVATO CHE
- Durante il Consiglio dello scorso 13 agosto, l’assessore Berlen ammetteva che tale pareva non era stato ancora richiesto in quanto, secondo la sua interpretazione, l’obbligo si riferiva alla stipula di nuovi atti e non a quelli esistenti. Tra l’altro senza che questa interpretazione si possa desumere dalla lettera né dallo spirito della delibera suddetta.
- Grazie all’opera meritoria della stampa locale, ed in particolare del giornale Mola Libera, in realtà il parere dell’ANAC è stato acquisito seppur indirettamente, come si desume dal’atto stilato dal suo Presidente Raffaele Cantone, con il parere AG/07/2015/AP del 18.02.2015. Tale atto presenta una problematica pressoché coincidente con la nostra ed invito Assessore, Sindaco e Responsabile del servizio a leggere e studiare attentamente.
- In tale parere vengono richiamati i limiti del ricorso a convenzioni tra PA e Università così come evidenziati da una sentenza del giudice comunitario (Corte di Giustizia, sentenza Coditel Brabant, 13 novembre 2008, causa C-324/07 e sentenza del 9 giugno 2009, causa C-480/06) dove si chiarisce che:
- 1) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
2) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
4) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l’accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto. - Tra le tante considerazioni espresse nel suddetto parere ANAC (che invitiamo l’amministrazione a valutare con l’indispensabile attenzione) segnaliamo la seguente (evidenziata sia dalla Corte di Giustizia UE che dal Consiglio di Stato):
“l’affidamento senza gara da parte di un’amministrazione aggiudicatrice di un contratto, contrasta con le norme ed i principi sull’evidenza pubblica comunitaria quando ha ad oggetto servizi i quali, pur riconducibili ad attività di ricerca scientifica, «ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II A, categoria 8, della direttiva 2004/18, oppure nell’ambito dei servizi d’urbanistica e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato» (punto 29)”. - Scorrendo il suddetto allegato, alla categoria 8 si trovano specificati “Servizi di ricerca e sviluppo” dettagliati coi seguenti codici CPV (Common Procurement Vocabulary): da 73000000-2 a 73436000-7 nonché alla categoria 12 si trovano specificati “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi” dettagliati coi seguenti codici: da 71000000-8 a 71900000-7 e 79994000-8.
- Pertanto, qualora un’amministrazione si ponga rispetto all’accordo come operatore economico (ai sensi di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 dicembre 2009, in C 305/08), prestatore di servizi ex All. II-A e verso un corrispettivo, anche non implicante il riconoscimento di un utile economico ma solo il rimborso dei costi, non è possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio tra i medesimi.
- Infine, occorre sottolineare che l’oggetto dell’incarico di ricerca e studio da affidare agli Atenei, costituisce un servizio che – pur riconducibile in astratto alla funzione istituzionale di ricerca e consulenza delle Università ex art. 66 d.p.r. n. 382/1980 – è annoverabile tra i servizi di cui all’allegato II-A del d.lgs. 163/2006, ed in particolare: “servizi di ricerca e sviluppo” (cat. 8) o “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi” (cat. 12). Tali servizi devono essere affidati con le procedure ad evidenza pubblica contemplate nel d.lgs. 163/2006, in quanto destinati ad essere fatti propri dalla società affidante, con acquisizione di una utilitas in via diretta della stessa e, dunque, a formare oggetto di un rapporto contrattuale con un operatore economico.
- E’ incontrovertibile che i servizi di consulenza scientifica oggetto dell’accordo tra questo Comune e l’Università ricadono nella suddetta fattispecie.
Tutto ciò premesso e rilevato
INTERPELLO IL SINDACO E/O L’ASSESSORE COMPETENTE
per sapere, alla luce delle considerazioni espresse nel suddetto parere, se questa amministrazione intende:
- A) ignorare il parere dell’ANAC nonostante, come da delibera del 28.12.2018, avrebbe dovuto richiedere
- B) sospendere in autotutela le delibere sinora approvate, specificatamente la richiamata n.37/2018 del 28.12.2018 e la delibera di Giunta comunale n.126/2019 del 09.08.2019
- B) provvedere contestualmente a sospendere eventuali pagamenti già deliberati o al recupero degli stessi, onde evitare il rischio di incorrere in danni erariali
- C) rivedere interamente il percorso del PUG affidando un incarico professionale secondo le norme del codice degli appalti.
Con osservanza.
Per il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle – Mola di Bari
Michele Daniele




