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VILLE A MARE: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE E IL CASO MOLESE

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Con una pronuncia del gennaio scorso, la Corte penale di Cassazione fa il punto sul recepimento dei principi stabiliti dalla Corte europea di Strasburgo in merito alla confisca dei suoli in caso di lottizzazioni abusive. In attesa della pronuncia del ricorso, presentato in sede europea nel 2013 dai proprietari molesi, ecco come le ultime pronunce di Strasburgo e della Cassazione potrebbero influire sul caso molese.

Come i lettori di “Mola Libera” ricorderanno, è pendente presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sede a Strasburgo, un ricorso (in realtà si tratta di tre ricorsi aventi sostanzialmente lo stesso oggetto) che, a nome dei proprietari dei terreni, chiede di dichiarare nulla la confisca dei suoli sui quali sorgono le ville a mare, dichiarate frutto di lottizzazione abusiva dalla sentenza della Corte di Cassazione penale sez. III n. 17066 del 15 aprile 2013.

I tre ricorsi furono presentati il 15 ottobre 2013 e dichiarati pronti per la prima decisione giudiziaria il 24 ottobre 2013: da allora nessuna variazione al loro iter è stata resa nota in sede CEDU.

L’attesa per una decisione della CEDU, che approvi o respinga i ricorsi, ha opportunisticamente paralizzato, nel tempo, il Comune di Mola e i suoi livelli decisionali: Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, Dirigenza del Settore Urbanistico.

Una paralisi che, a prescindere, dall’esito giudiziario non esime, a norma di legge, il Comune dal procedere alla demolizione delle opere abusive, come d’altra parte un parere pro-veritate dell’avv. Saverio Profeta del 2 febbraio 2016 esprime chiaramente.

Ville a schiera confiscate in riva al mare

A tal proposito, scrive l’avv. Profeta, anche con riferimento alla pendenza del ricorso alla CEDU sulla legittima o meno confisca dei suoli:

“Salvo ulteriori e diverse evidenze, deve invece ritenersi che né l’attuale proprietà comunale dei suoli né l’oggettiva incertezza sulla sorte dei suoli possano sottrarre le costruzioni alla loro demolizione quale necessaria conseguenza del definitivo accertamento del vincolo e dell’omessa acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica.”

Tuttavia, come si è detto, nè il Sindaco Giangrazio Di Rutigliano (che ha ricevuto il parere nel corso del suo mandato, sebbene commissionato dal precedente Sindaco Stefano Diperna), nè il Commissario prefettizio succeduto, nè l’attuale Sindaco Giuseppe Colonna, nè tanto meno il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica ing. Vito Berardi, hanno assunto atti per la demolizione dei manufatti dichiarati abusivi dalla Cassazione con sentenza definitiva, passata in giudicato.

D’altra parte, i consiglieri comunali, succedutisi dalla pronuncia della Cassazione (aprile 2013) ad oggi, non hanno mai chiesto che si discutesse del parere dell’avv. Profeta e, quindi, si sono tenuti ben lontani da fornire atti di indirizzo in materia alla Giunta comunale, sebbene sia stato il Consiglio comunale, nel 1992, a votare e approvare le lottizzazione dichiarate abusive dalla Suprema Corte.

Le ville confiscate si estendono dalla riva del mare verso l’interno

Ora, in attesa della pronuncia della CEDU di Strasburgo (sono passati quasi 6 anni dal ricorso… lentezza della giustizia europea, non solo italiana), al fine di una maggiore comprensione del complesso quadro giuridico, nazionale e comunitario, soccorre una recente sentenza della Corte penale di Cassazione sez. III (23 gennaio 2019 n. 8350) che, per la prima volta, prende in esame le decisioni della CEDU in materia di confisca dei suoli quale sanzione accessoria alla riconosciuta illiceità di una lottizzazione abusiva.

In particolare, è molto importante il riferimento che la Cassazione fa alla decisione della Grande Camera della CEDU che si è pronunciata nel 2018 su alcuni casi di confisca seguiti a lottizzazioni abusive in svariate parti del nostro territorio nazionale.

Ecco la massima giurisprudenziale della sentenza della Cassazione:

Corte di Cassazione penale – sez. III, ud. 23 gennaio 2019, n. 8350
Pres. Sarno – Est. Ramacci – P.M. Fimiani (parz. diff.) – Ric. A. ed altri

Confisca urbanistica – Sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione – Proprietà di persona giuridica – Principio di proporzionalità – Non ostano.

Il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato se il giudice ha accertato la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nelle sue componenti oggettive e soggettive, assicurando alla difesa il più ampio diritto alla prova e al contraddittorio. La confisca, in caso di reato prescritto, può essere ordinata anche dal giudice di primo grado nel caso sia stata accertata la lottizzazione. (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44; c.p.p., art. 578 bis; C.e.d.u., art. 7)
La persona giuridica proprietaria del bene confiscato che sia rimasta estranea al processo può far valere le proprie ragioni innanzi al giudice dell’esecuzione il quale, ai fini della decisione, ha il potere-dovere di accertare in modo autonomo la sussistenza del reato e l’estraneità ad esso della persona giuridica nei confronti della quale il giudicato non produce effetti; non può considerarsi terza estranea al reato ed al processo la persona giuridica che costituisca mero schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni; la partecipazione della persona giuridica al processo penale di cognizione può essere assicurata, nel rispetto dei principi convenzionali, attraverso l’applicazione estensiva di norme interne (artt. 197 cod. pen. e 89 cod. proc. pen.). (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44; c.p., art. 197; c.p.p., art. 89; C.e.d.u., art. 7)
E’ conforme al principio di proporzionalità indicato dalla Corte EDU la confisca limitata ai beni immobili direttamente interessati dall’attività lottizzatoria e ad essa funzionali. La verifica al riguardo, richiedendo un accertamento in fatto, compete al giudice di merito il quale deve fornire adeguata e specifica motivazione sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti propri di tale giudizio. (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44; C.e.d.u., prot. 1, art. 1).

Due ville confiscate a stretto ridosso del mare

L’importante novità è costituita dalla riaffermazione del principio, ribadito dalla Corte costituzionale nel 2015, e, alla fine, condiviso anche dalla Grande Camera della CEDU, e cioè che il proscioglimento per prescrizione  (come nel caso molese) non impedisce la legittimità della confisca se il Giudice nazionale ha accertato il reato di lottizzazione abusiva.

In particolare, la recente sentenza del gennaio 2019 della Cassazione riporta quanto statuito dalla Grande Camera della CEDU:

“La Corte afferma, poi, all’esito di tali considerazioni, che, qualora i tribunali investiti constatino che sussistono tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva pur pervenendo a un non luogo a procedere, soltanto a causa della prescrizione, tali constatazioni, in sostanza, costituiscono una condanna nel senso dell’articolo 7, che in questo caso non è violato.”

Ecco la sentenza completa:

(per scorrere il documento, cliccare sulle icone con le frecce in basso a sinistra):

Un’altra foto delle ville confiscate

 

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